DDL Green economy: secondo via libera dal Senato

L’Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge del Governo, “collegato” alla manovra economica 2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (DDL 1676/S – Relatore il Sen. Stefano Vaccari del Gruppo PD), con modifiche al testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Tra le novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare, le seguenti:

 – nell’ambito delle misure sulla mobilità sostenibile, viene prevista la predisposizione nel sito web del Ministero dell’Ambiente di una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti;

(art. 3)

– nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di cui al DL 239/2003 convertito dalla L. 290/2003, viene previsto che i soggetti titolari ovvero gestori di beni e aree demaniali che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente;

(art. 13)

– viene riscritta la disposizione del testo che individua gli elementi di preferenza nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale;

(art. 16)

– a modifica dell’art. 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al RD 499/1929 viene previsto che anche i diritti edificatori oggetto di contratti di trasferimento, costituzione o modifica ai sensi dell’art. 2643 C.C. possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario, in quanto si riferiscono a beni immobili;

(art. 21)

– è stata eliminata la disposizione del testo che prorogava di un anno (al 31 dicembre 2015), il termine di cui all’art. 11, c. 3-bis, del DL 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 fino al quale non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI e continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti);

(art. 28)

– viene introdotta nel D.Lgs 152/2006 una diposizione in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale. Viene, in particolare, previsto che il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’Ambiente ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva dalla quale far conseguire – sulla base di una procedura di verifica specificatamente indicata – un apposito contratto di transazione;

(art. 31)

– nell’ambito della disciplina sul divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all’art. 187 del D.Lgs 152/2006, viene precisato che le miscelazioni non vietate non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge;

(art. 49)

– nell’ambito delle misure del provvedimento in materia di difesa del suolo, viene precisato il contenuto del programma di gestione dei sedimenti – predisposto dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 52/2006, il cui obiettivo è di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull’assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico;

(art. 51)

– viene previsto che l’autorizzazione di spesa (10 milioni di euro) prevista dal testo per il finanziamento di interventi di rimozione o demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, opera per l’anno finanziario2016 (e non più per il 2014);

(art. 52)

– viene disposto che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive;

(art. 53)

– viene integrata la disciplina di cui al DPR 380/2001 in materia di edilizia e di silenzio assensoinserendo all’interno della normativa il riferimento all’assetto idrogeologico;

(art. 54)

– al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, viene istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015. Il funzionamento del fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

(art. 55)

– viene riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dell’amiantosu beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il suddetto credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Con decreto del Ministro dell’Ambiente , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, verranno individuate, tra l’altro, le modalità ed i termini per la concessione del credito ed i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, viene, inoltre, istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di curo per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;

(art. 56)

– viene modificato l’articolo del testo sul Fondo di garanzia delle opere idriche prevedendo, in particolare, che lo stesso siaistituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico a decorrere dall’anno 2016 (anziché 2014) e che sia alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

Viene, altresì, disposto che la predetta Autorità pubblichi nel proprio sito istituzionale il provvedimento sulla modalità di gestione del Fondo nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

(art. 58)

– viene integrato il capo II del titolo II della parte terza del Dlgs 152/2006 con la disposizione (già contenuta nel testo) con cui si prevede che i Contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree;

(art. 59)

– viene modificato l’articolo 190 del D.Lgs 152/2006 prevedendo che i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’Ente di controllo e vigilanza;

(art. 60)

– viene modificato l’art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006 sull’organizzazione territoriale del servizio idrico che consente l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali non inferiori alle Province o alle Città metropolitane, qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale. Al riguardo, vengono esclusi da tale previsione normativa, oltre alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei Comuni che presentino specifiche caratteristiche (approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico);

(art. 62)

– viene modificato l’articolo 4 del DPR 327/2001, prevedendo che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico;

(art. 74)

– viene modificato l’art. 19 della L 161/2014 (recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”), prevedendo che i decreti legislativi attuativi della delega in materia di inquinamento acustico vengano adottati entro 24 mesi (anziché entro 18) dall’entrata in vigore della suddetta legge.

Al contempo, è stata soppressa la disposizione del testo con cui veniva conferita una delega al Governo in materia di inquinamento acustico;

(art. 76)

– viene modificato l’articolo 5-bis della L. 84/1994 sulle modalità di trattamento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine di garantire l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

(art. 78)

Il provvedimento torna, ora, all’esame della Camera dei Deputati.

 

Si vedano precedenti del 25 marzo del 17 novembre 2014