DDL di bilancio 2017: via libera definitiva dal Senato.

L’Aula del Senato ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recate “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (DDL 2611/S, Presidente Relatore il Sen. Giorgio Tonini del Gruppo parlamentare PD), confermando il testo licenziato dalla Camera dei Deputati in prima lettura.

La crisi di Governo apertasi a seguito dell’esito negativo del referendum del 4 dicembre u.s. ha impresso un’accelerazione all’approvazione della manovra economico–finanziaria per il 2017 senza lasciare spazi di modifica al Senato.

In Commissione Bilancio, dove si è svolto “in sede referente” un rapidissimo esame del testo, il Governo ha accolto come raccomandazione alcuni ordini del giorno con l’impegno a risolvere alcune tematiche lasciate in sospeso.

In particolare è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno (primo firmatario Sen. Andrea Mandelli del Gruppo parlamentare FI-PDL) che, come richiesto e auspicato dall’ANCE, impegna il Governo a “prorogare, nel primo provvedimento utile, l’efficacia dell’articolo 1, comma 56, della L 208/2015 in relazione agli acquisti di abitazioni in classe energetica A e B effettuati fino al 31 dicembre 2019” (proroga della detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B).

Sulla stessa tematica nel corso dell’iter in Aula della Camera è stato accolto come raccomandazione l’ordine del giorno 9/4127-bis-A/231 (a firma dell’On. Maino Marchi del Gruppo parlamentare PD) con il quale si impegna il Governo: “a valutare l’opportunità nel corso dell’esame del provvedimento al Senato di prorogare l’efficacia  dell’articolo 1, comma 56, della L 208/2015 in relazione a tutti gli acquisti di abitazioni in classe energetica A e B effettuati fino al 31 dicembre 2019”.

Tra le numerose misure confermate si ricordano, per quanto di maggiore interesse:

l’esclusione a regime, come fortemente richiesto dall’ANCE del contributo di licenziamento carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento effettuati in conseguenza di cambi di appalto o per interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (a modifica dell’art. 2, comma 34, della L 92/2012);

-la modifica dell’art. 182-ter del R.D. 267/1942 (legge fallimentare) con la previsione della possibilità per il debitore di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e contributivi.