DDL Bilancio: votata la fiducia alla Camera in prima lettura

L’Aula della Camera dei Deputati ha votato la fiducia sul disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019″ (DDL 4127-bis/C – Relatore l’On. Mauro Guerra del Gruppo PD), nel testo approvato, con numerose modifiche, dalla Commissione Bilancio.
Il provvedimento dopo il voto finale da parte della Camera, previsto per lunedì 28 novembre p.v., passerà alla seconda lettura del Senato.
In corso d’esame, in particolare, è stata approvata una proposta fortemente richiesta ed auspicata dall’ANCE (si veda da ultimo la notizia di “Interventi” del 4 novembre 2016) che prevede l’esclusione a regime del contributo di licenziamentoa carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento effettuati in conseguenza di cambi di appalto o per interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (amodifica dell’art. 2, comma 34, della L 92/2012). La proposta è stata condivisa dalla Commissione Lavoro che l’ha sottoscritta nel corso dell’esame in sede consultiva, nonchè da numerosi esponenti dei Gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione.
Sono state, altresì, approvate le seguenti proposte:
·        viene modificato l’art. 182-ter del R.D. 267/1942 (legge fallimentare) prevedendo la possibilità per il debitore di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e contributivi.
·        viene prevista la destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 380/2001, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
·        viene modificato l’Allegato A al provvedimento, che reca il novero dei beni strumentali nuovi ammessi al cd. “super ammortamento” del 150 per cento e viene precisato che gli investimenti negli impianti non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto. Inoltre nella sezione relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, in luogo della voce relativa alle macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, si chiarisce che sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. Sono inoltre introdotte le macchine motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi.
Nella sezione relativa ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono inseriti i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici, oltre che energetici, nonché per la riduzione delle emissioni.
·        viene modificato l’art. 25-bis del Dpr 600/1973 in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, prevedendo che il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta al raggiungimento della soglia minima di euro 500 dell’ammontare della ritenuta medesima. Il condominio è tenuto in ogni caso al predetto versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno qualora l’importo minimo non sia raggiunto.
·        viene prorogata la disposizione sul limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 dicembre 2017 (anziché 2016), di cui all’art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014.
·        vengono aggiunti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti previsti dal testo che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2 del DL 69 /2013 (c.d. nuova Sabatini).
·        viene disposto ilfinanziamento dei centri di competenza, ad alta formazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere o realizzare progetti di ricerca nel quadro del Piano industria 4.0.
·        viene disposto il rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui al D.L. n. 83/2012, convertito dalla L 134/2012, per l’erogazione di finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
·        viene modificato l’art. 33 del DL 98/2011, convertito dalla L 111/2011, al fine di consentire di rimodulare, su proposta della Società di gestione dei risparmio ivi prevista e fermo restando il limite complessivo del 40% fissato dalla legge, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di: fondi immobiliari chiusi, promossi o partecipati da enti pubblici anche territoriali e società partecipate, per la valorizzazione del rispettivo patrimonio immobiliare; fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali; fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione.
·        viene disposto che l’INAL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della L 153/1969, destini 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Viene demandato ad un DPCM, di intesa con i Ministeri competenti, l’individuazione delle Regioni ammesse alla ripartizione, l’assegnazione delle disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
·        viene modificato l’art. 2, comma 4, del DLgs 509/1994 prevedendo che la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell’articolo 56 della L 88/1989.
·        vengono introdotte misure per l’attuazione del Progetto dell’Area Expo 2015, prevedendo in particolare la nomina – con apposito D.P.C.M. da emanarsi su proposta del Ministero dell’Economia – entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.
·        viene autorizzata la spesa di 13 mln € per il 2017, di 30 mln € per il 2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto dall’art. 1, co. 640 della legge di Stabilità 2016. Gli investimenti saranno destinati a progetti individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture.
·       viene sostituita la disposizione del testo sul Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevedendo tra le finalità per cui lo stesso viene istituito anche la soluzione di questioni oggetto di procedure di infrazione europea. Vengono, altresì, specificati ulteriori obiettivi nei settori di spesa: mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione; risanamento ambientale e bonifiche; investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
Viene, inoltre, introdotto il parere parlamentare sugli schemi di riparto del Fondo.
Vengono, infine, destinate ulteriori risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
·        viene modificato l’art. 15 del DL 185/2015, convertito dalla L 9/2016 sugli interventi per la realizzazione di impianti sportivinelle periferie urbane, prevedendo che nel caso in cui il progetto ammesso è già stato finanziato con altre risorse pubblichediverse da quelle previste dalla predetta disposizione, il relativo intervento è escluso dal Piano pluriennale degli interventi.
·        vengono introdotte modifiche all’art. 25 del provvedimento sulla disciplina dell’APE e dell’APE sociale. In particolare, per l’APE viene previsto che i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui L DLgs 148/2015 possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo versando all’INPS in un’unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’art. 7 del DLgs 184/1997.
Per quanto riguarda l’APE sociale viene previsto che l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.
·        viene disposto che il Governo, entro il 10 settembre 2018, trasmetta alle Camere una relazione sui risultati delle sperimentazioni relative all’APE (anticipo pensionistico), all’APE sociale e a RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
·        viene modificato il D.Lgs. 67/2011 concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio.
·        viene aumentato (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della cd. ottava salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.
In particolare, l’incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l’attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge)
·        viene prevista la possibilità di usufruire della cd. opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di determinati requisiti, alle lavoratrici donne che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) per effetto degli incrementi della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.
·        viene disposto dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Conseguentemente, dal 2017, viene ridotta di 150 milioni annui l’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’Assegno di disoccupazione – ASDI di cui all’articolo 16, comma 7, del D. Lgs. 22/2015.
           
·        vengono previsti diversi interventi a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008, convertito dalla L 2/2009 tra cui: proroga dei benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (previsti dall’art. 32, co. 1, del D.Lgs. 150/2015) fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016); incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento del beneficio consistente nella riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà “difensiva” di cui all’art. 5 co 1 del DL 34/2014.
·        vengono previste misure per i lavoratori affetti da malattie asbeto correlate, riconosciute di origine professionale.In particolare, viene riconosciuto il diritto al conseguimento di una pensione di inabilità anche se non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla predetta pensione, il requisito si intende perfezionato quando risultino versati almeno 5 anni nell’intera vita lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.
·        viene previsto che le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della L 68/1999, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili per essere utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015.
·        viene modificata la norma del testo sul congedo obbligatorio, prorogando anche al 2018 le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore. Inoltre la durata del congedo è aumentata a 2 giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018. Si prevede infine che il padre, per il 2018, possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
·        viene precisato che le misure previste dal testo in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese. In particolare, viene previsto l’individuazione da parte del Comitato guida operante nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori anche delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
·        viene disposta l’applicazione dell’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21 Dlgs 50/2016, a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.
·        viene previsto l’adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).
·        viene, in particolare, estesa all’anno 2017 la disposizione (già vigente per gli anni 2015-2016, come previsto dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 78/2015 convertito dalla L 125/2015) che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione.
Viene consentito agli enti locali, per l’anno 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui, di cui all’art. 1, commi 430 e 537, della L 190/2014, anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
Si prevede, inoltre, la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell’Economia (in attuazione dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2013), con riferimento alle rate in scadenza anche nel 2017 e non solo all’anno 2015-2016.
·        vengono modificate le misure del testo sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotte dal comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). In particolare, viene previsto che gli enti locali i quali abbiano presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano prima dell’approvazione del rendiconto 2014 possono rimodulare o riformulare il piano stesso entro il 31 marzo 2017: scorporandone la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residuiprevista dall’articolo 243-bis del TUEL, limitatamente ai residui antecedenti il 1°gennaio 2015.
·        viene differito al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DOCUP) per l’esercizio finanziario 2017, di cui all’art. 170 del Dlgs 267/2000.
·        vengono introdotte disposizioni volte a consentire gli investimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti.
·        viene modificata la norma del testo che reca disposizioni per gli enti locali, introducendo la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali.
·        viene modificata la disposizione del testo sulle misure di contrasto all’evasione, prevedendo con una modifica al DPR n. 600 del 1973 che siano pagati mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi.
·        viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 32 milioni di euro per l’anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa destinata al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
·        viene demandato ad un DPCM, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta dei Ministri competenti, per l’individuazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili da quest’ultimo ente previdenziali nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare. A tal fine l’INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stati di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2015, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della L 190/2014.
·        viene autorizzata, ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio, la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
 
·        viene assegnato al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di 1 milione di euro, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo sport della pallacanestro.
Emendamento 74.491 del Relatore
·        viene modificata la L 125/2014 prevedendo che una quota del fondo rotativo, nel limite di 50 milioni di euro, sia destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la cooperazione internazionale per lo sviluppo. Viene demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia la definizione dei criteri e le modalità operative.