D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Flussi 2023-2025 – Istruzioni operative 3 Novembre 2023
E’ stata pubblicata la circolare interministeriale n. 5969/2023, con relativi allegati, con la quale sono fornite le indicazioni per la precompilazione delle domande da parte dei datori di lavoro in attuazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 (cfr. comunicazione Ance del 9 ottobre 2023).
Si rammenta che ai sensi del richiamato DPCM, sono complessivamente 136.000 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia nell’anno 2023 per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo.
Nell’ambito della predetta quota sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori indicati dal decreto, tra cui l’edilizia, oltreché per lavoro autonomo, 53.450 unità di cui, in particolare, 52.770 per lavoro subordinato (Art. 6 del DPCM).
Per quanto di interesse, viene sottolineato che dal 30 ottobre u.s. e fino al 26 novembre 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/.
Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Nel rinviare ai paragrafi successivi per i definitivi termini di decorrenza di inoltro delle domande, si rammenta che tutte le istanze potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
Per l’inoltro telematico delle istanze sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
Con riferimento a tutti i modelli di istanza, qualora al momento della compilazione dell’istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, salvo la necessaria esibizione dei documenti in originale al momento della firma del contratto.
Quote per lavoro in relazione alla promozione di campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale
Nell’ambito delle quote previste per lavoro subordinato non stagionale (oltreché stagionale e autonomo), è attribuita una quota annuale, pari a 2.000 unità per l’anno 2023, di cui, in particolare, 1.900 per lavoro subordinato, riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia.
Per le domande presentate a favore di cittadini stranieri che rientrano in tale previsione sono previste quote in via preferenziale.
Nel merito, si fa rinvio a successive indicazioni operative non appena in possesso dei dati relativi ai Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese. Apposita indicazione sugli Stati sarà riportata sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).
Quote per lavoro in relazione ad accordi o intese di cooperazione
Ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale (e stagionale), sono richiamati i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Le relative istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente in via telematica, a decorrere dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023.
Viene quindi precisato che l’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Non appena disponibili saranno fornite indicazioni operative nel merito.
Le relative istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente in via telematica, a decorrere dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023.
Quote per lavoro per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati
Nell’ambito delle quote massime, sono consentiti ulteriori ingressi in Italia, in particolare:
- di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori richiamati dall’art. 6 del DPCM (e di lavoro autonomo);
- di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, per motivi di lavoro subordinato (e autonomo) nei settori richiamati dall’art. 6 (e di lavoro stagionale).
Le relative istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente in via telematica, a decorrere dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023.
Conversione di permessi di soggiorno
Nell’ambito delle quote massime, il DPCM prevede inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale e di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato dell’UE (comma 5 dell’art. 6).
Le relative istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente in via telematica, a decorrere dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023.
Viene confermato che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (modello Q), valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, da allegare alla domanda.
Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro.
Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all’art. 30-bis del D.P.R. n.394/1999, con emanazione del parere di competenza.
Per i casi specifici di conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, si sottolinea che, ferma la disponibilità di quote, la conversione è possibile solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.
Infine, viene precisato che nelle ipotesi di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale (ipotesi non più soggetta al click day) e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato dell’UE, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Ingressi legali al di fuori delle quote
Ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, del T.U.I. (d.lgs. n. 286/1998), introdotto dal D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, è previsto l’ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale), al di fuori delle quote del decreto flussi, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.
Al riguardo, si fa rinvio a successive indicazioni operative circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.
In ordine agli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero ex art. 23 del T.U.I., l’art. 3 del D.L. n. 20/2023 ha posto al di fuori delle quote tali ingressi e demandato al Ministero del lavoro l’adozione di apposite Linee Guida.
Tali ingressi seguiranno le procedure previste dall’art. 22 del T.U.I., con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro. Tali lavoratori formati all’estero, ai sensi del citato art. 23, comma 3, sono infatti preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22.
Inoltre, in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, si consente alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e le loro articolazioni territoriali e di categoria, di concordare con gli organismi formativi e con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero con enti ed associazioni iscritti al Registro ex art. 52 del DPR 394/1999, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del T.U.I.
Per tali ipotesi, potranno essere applicate le procedure semplificate di ingresso previste dall’articolo 27, commi 1-ter e 1-quater del TUI. Le istanze per l’ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, potranno essere presentate dai datori di lavoro – compilando il modulo LFE – al di fuori delle quote del decreto flussi e non sono quindi soggette al click day.
All’invio del modulo stesso l’applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione. In caso di esito negativo il sistema non consentirà l’invio dell’istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L’istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale futuro invio.
Infine, la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, a seguito della novella normativa introdotta dapprima dal DL n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, e poi dall’art. 24, comma 5 del DL n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023, non è più soggetta alla disponibilità di quote nell’ambito del decreto flussi e quindi al click day. Le condizioni per la conversione sono dettate dall’art. 6, comma 1, secondo periodo del T.U.I.
Gestione della procedura
La trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) è consentita ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1, (e all’art. 7, comma 1) del DPCM..
Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego, ed acquisita l’asseverazione dei professionisti incaricati di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (o l’attestazione delle Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa del 3 agosto 2022 con il Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 24-bis dl T.U.I).
La predetta verifica presso il competente Centro per l’Impiego, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, va effettuata tramite la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL (reperibile al link https://www.anpal.gov.it//flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-perl-impiego).
La circolare evidenzia che il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione (Allegato 4 alla circolare), quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Con tale autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo SUI, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;
b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Viene quindi sottolineato che per l’anno 2023 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M., saranno ripartite con successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dal Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.
Riguardo alla gestione delle quote, viene precisato che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.
L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:
- all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. Al ricorrere delle ipotesi suddette il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’innovato articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa: in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Si rammenta, infine, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato (stagionale e non), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.
Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo, tramite un apposito modulo di richiesta utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.
Per quanto ivi non richiamato, in particolare, per gli specifici modelli da utilizzare per l’invio delle domande soggette ai click day si rimanda alla circolare in argomento.