“D.L. Ristori-quater” – Proroghe e sospensioni degli adempimenti fiscali

Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF/IRES ed IRAP, sospensione dei versamenti tributari in scadenza a dicembre 2020, proroga dei termini delle definizioni agevolate, razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione e rinvio al 2023 del federalismo fiscale regionale.

Queste le misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 30 novembre 2020, n.157 (cd. “D.L. Ristori-quater”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020.

Secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP – Proroga del termine di versamento (art.1)

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF/IRES e dell’IRAP viene prorogato dal 30 novembre:

  • al 10 dicembre 2020 (cd. “proroga breve”), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  • al 30 aprile 2021 (cd. “proroga lunga”) per le imprese:
  • che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA[1] e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi del 33% nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica a prescindere dall’ammontare del fatturato e dalla riduzione dello stesso per le imprese (assoggettate agli ISA e non) esercenti le attività sospese, oggetto di specifiche misure restrittive anti-Covid[2].

Per tali soggetti, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021 in un’unica soluzione, e non opera il rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre (art.2)

Per le imprese esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, ed in presenza di un calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, vengono sospesi i versamenti scadenti nel mese di dicembre relativi a:

  • ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati[3], nonché delle trattenute relative all’addizionale IRPEF regionale e comunale;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

La medesima sospensione dei versamenti opera anche per le attività economiche iniziate dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione dei citati versamenti fiscali (ritenute fiscali, IVA e contributi) si applica a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla riduzione del fatturato, alle attività economiche sospese, oggetto delle specifiche misure restrittive anti-Covid.

versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP (art.3)

Viene prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (IRPEF ed IRES)[4] e dell’IRAP.

Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art.4)

Viene prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento  delle definizioni agevolate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”)[5].

Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art.7)

La disposizione introduce modifiche al fine di migliorare l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (art.19 del D.P.R. 602/1973), che prevedono:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, o di avviare nuove procedure esecutive, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione del pagamento;
  • con il pagamento della prima rata, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, viene previsto il divieto di concedere la rateizzazione nell’ipotesi in cui il debito sia stato oggetto della verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, in un momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta;

Le citate novità si applicano alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del cd. “D.L. Ristori-quater”.

Inoltre, per le rateizzazioni richieste dal 30 novembre ed entro il 31 dicembre 2021, viene aumentato a 100.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 72 rate mensili, se l’istante documenta la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” (l’importo a regime è pari a 60.000 euro).

In tale ipotesi, viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determinano la decadenza della rateizzazione.

Infine, viene previsto che in caso di decadenza dalla rateizzazione relativa alle definizioni agevolate[6], si può presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data della nuova richiesta.

Rinvio del federalismo fiscale (art.16)

Si rinvia al 2023 l’applicazione delle disposizioni relative al cd. “federalismo fiscale regionale” (D.Lgs. 68/2011).

In particolare, viene rinviata al 2023 la rideterminazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all’anno di imposta precedente.

Viene, altresì, spostata al 2023 la rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA.

 

[1] Cfr. l’art.98 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020 ed art. 6 del D.L. 149/2020. Si tratta dei soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 5,16 milioni di euro.

[2] Cfr. gli allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt.2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art.30 del D.L. 149/2020. Cfr. anche l’art.6 del D.L. 149/2020 per i soggetti ISA.

[3] Cfr. gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

[4] Cfr. l’art.2 del D.P.R. 322/1998.

[5] “DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali – ID n. 40023  del 13  maggio  2020.

[6] Si tratta delle definizioni dei carichi pendenti ai sensi dell’art.68 del D.L. Cura Italia, accordate prima dell’inizio della sospensione dei termini di versamento (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020), stabilita proprio dal medesimo D.L. Cura Italia e successive modificazioni.