D.L. n. 9/20 – Misure urgenti per imprese e lavoratori – Emergenza COVID – 19

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), è stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 53/20 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, di cui si allega copia, con il quale sono state introdotto nuove misure urgenti di sostegno ad imprese e lavoratori.

In particolare, si riepilogano qui di seguito le misure in materia di lavoro previste dal decreto e di interesse per il settore edile.

L’art. 5 del Decreto Legge dispone la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. Tale sospensione ha effetto esclusivamente nella c.d. “zona rossa”, ossia per le imprese operanti in quei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM  del 1 marzo 2020. Gli importi dovuti a tali titoli e per il suddetto periodo dovranno essere versati a decorrere dal 1° maggio 2020, anche in modalità rateizzata con una ripartizione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Con riferimento agli ammortizzatori sociali, l’art. 13 dispone, attraverso l’introduzione di norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria, il potenziamento di tale strumento di sostegno al reddito, nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Di conseguenza, viene estesa l’applicazione della cassa integrazione ordinaria per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nelle unità produttive operanti nei Comuni della  zona rossa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. A tal fine, verrà individuata dall’Inps un’apposita causale di intervento, da indicare nelle relative istanze. La medesima disposizione prevede la possibilità per i datori di lavoro di presentare domande di Cigo  per unità produttive al di fuori dei Comuni della zona rossa, in riferimento ai lavoratori, dipendenti delle aziende interessate alla data del 23 febbraio 2020, già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Tali istanze di Cigo dovranno essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In ogni caso il periodo integrabile non potrà essere superiore a tre mesi. Tali periodi, in deroga alla normativa vigente, non saranno conteggiati ai fini delle durate massime previste dall’art. 4 del DLgs n. 148/15.

L’art. 14 riconosce la possibilità alle aziende site nei Comuni della zona rossa, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni  straordinaria, di presentare domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria, per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

La concessione della Cigo è subordinata all’interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, precedentemente autorizzata, attraverso l’adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti di tale trattamento.

Nelle more della pubblicazione delle istruzioni  da parte dell’Inps per rendere operative le suddette disposizioni, si ritiene opportuno evidenziare che l’Ance, non ritenendo sufficienti  le misure fino ad ora adottate, ha rappresentato alle istituzioni  la necessità di estendere quanto meno il perimetro di azione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente alle imprese edili operanti nelle Regioni e provincie di cui al dpcm 1°marzo 2020 e, più in generale, alle imprese che si trovino  direttamente o indirettamente coinvolte dall’emergenza epidemiologica.

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