D.L. c.d. rilancio – VERIFICA DEL DURC – Inps, mess. 2103/2020 – Comunicazione Cnce n. 722
L’Istituto ha, in primo luogo, ricordato le seguenti modifiche apportate all’istituto:
- Art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” (il DURC come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 marzo 2020, è incluso tra tali documenti);
- Art. 1, allegato (parte 2) della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- Art. 81, co. 1 del D.L. n. 34/2020: ha aggiunto al comma 2 del suddetto art. 103 il seguente periodo: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
In ragione di tale ultima modifica, apportata dal D.L. n. 34/2020, c.d. “rilancio” l’Istituto ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Restano, pertanto, confermate le indicazioni già fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1374/2020.
Si allega, inoltre, per opportuna informativa, la circolare della CNCE n. 722/2020, di commento al messaggio Inps in oggetto, con la quale è stato comunicato alle Casse Edili/Edilcasse di procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.
E’ stato, altresì, ricordato alle Casse che sarà, comunque, necessario tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).
Messaggio numero 2103 del 21-05-2020