Crisi d’impresa – Organi di controllo, slitta al 30 aprile il termine per la nomina
Lo prevede, in accoglimento delle istanze dell’ANCE, un emendamento approvato durante la discussione del DdL di conversione del D.L. 162/2019 – cd. “Decreto Milleproroghe 2020” (atto 2325/C), che modifica quanto stabilito, in origine, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379, co.3, del D.Lgs. 14/2019).
La disposizione, approvata nel corso dell’esame alla Camera del Provvedimento, dovrà essere confermata anche al Senato, in seconda lettura, e diventerà ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del “Decreto Milleproroghe 2020” (entro il 28 febbraio 2020).
La riapertura del temine per l’individuazione dell’organo di controllo si pone in linea con quanto auspicato dall’ANCE fin dall’introduzione della disposizione, che aveva suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.
Infatti, tenuto conto delle imprese di minori dimensioni, la scadenza originaria appariva insufficiente ai fini della predisposizione delle necessarie modifiche agli assetti organizzativi dell’impresa.
Si ricorda che a tale adempimento sono tenute le s.r.l. e le società cooperative nell’ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (cfr. il nuovo art.2477 del codice civile):
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Sul tema, con l’approvazione dell’emendamento al DdL di conversione del D.L. 162/2019, per le s.r.l. che si trovino in presenza delle citate condizioni, viene riaperto il termine per la nomina dell’organo di controllo, scaduto il 16 dicembre scorso, che andrà effettuata «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile» (ossia entro il termine ordinario del 30 aprile 2020)
In sostanza, nell’ipotesi in cui i citati limiti siano stati superati (si ritiene, nel 2018 e nel 2019), nell’ipotesi di conferma dell’emendamento in sede di conversione in legge del “Decreto Milleproroghe 2020” (attesa entro il 28 febbraio p.v.), occorre convocare l’assemblea di nomina dei sindaci/revisori entro il 30 aprile 2020.
Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo Codice della crisi d’impresa).