Crisi d’impresa, le novità della riforma all’esame del Senato
Dalle nuove procedure d’allerta al concordato preventivo: queste le principali novità d’interesse contenute nel Disegno di Legge delega per la riforma delle procedure concorsuali, in attesa di essere esaminato dal Senato (atto n.2681/S), dopo l’approvazione dell’aula della Camera intervenuta lo scorso 1° febbraio.
In particolare, le modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera riguardano:
nuove procedure d’allerta (art.4)
Come noto, il DdL delega introduce le nuove “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, che dovrebbero consentire all’impresa in crisi di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.
In particolare, si prevede che il debitore venga assistito da un esperto iscritto ad un’apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi (ai sensi della legge 3/2012), con l’incarico di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore ed i creditori entro un termine massimo di sei mesi.
In caso di mancato raggiungimento della soluzione concordata, l’organo di composizione deve dare notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede.
In accoglimento delle richieste dell’ANCE, nell’ambito delle misure premiali a favore del debitore che ricorra tempestivamente alle procedure d’allerta, è stata riconosciuta, tra l’altro, «una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della medesima procedura».
Viene definito più nel dettaglio il requisito della tempestività, che si ritiene integrato quando il debitore abbia richiesto le procedure d’allerta entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria (rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, indici di rotazione dei crediti, del magazzino e di liquidità – art.4, co.1, lett. g).
Inoltre, viene previsto l’obbligo di segnalazione agli organi di controllo della società, ed all’autorità giudiziaria, del perdurare dell’inadempimento di importo rilevante, unicamente da parte dei creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali, e gli agenti della riscossione.
In ogni caso, prima della segnalazione, il creditore qualificato deve dare avviso al debitore che l’inadempimento ha superato l’importo rilevante, affinché questi provveda entro i successivi tre mesi ad avviare la composizione assistita della crisi, ovvero ad estinguere il debito oppure ad avviare un accordo con il creditore pubblico qualificato.
In ogni caso, viene stabilito che le procedure d’allerta non trovano applicazione alle società quotate in borsa o in altri mercati regolamentati, e da alle grandi imprese, come definite dalla normativa dell’Unione europea.
concordato preventivo (art.6)
Nel corso dell’esame alla Camera del Provvedimento, sono state apportate alcune modifiche ai principi generali di riordino della disciplina del concordato preventivo.
In particolare, viene ammesso il concordato liquidatorio nella sola ipotesi in cui venga previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con la precisazione che deve essere assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari.
Viene stabilito che la disciplina del concordato in continuità aziendale venga integrata prevedendo:
1. che, in linea generale, il piano possa contenere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche superiore ad un anno, fermo restando il loro diritto di voto;
2. che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda sia continuità aziendale sia la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che si possa ritenere in concreto che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
3. che la stessa operi anche nei casi in cui l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato.
Inoltre, sempre in tal ambito, tra i principi generali di attuazione della riforma delle procedure concorsuali viene specificato che le proposte volte al mantenimento della continuità aziendale devono essere «funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e che la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano» (art.2, co.1, lett.g).
Inoltre, come richiesto dall’ANCE, è stata prevista la possibilità di riduzione del debito IVA nell’ambito del concordato preventivo con transazione fiscale (art.6, co.1, lett. p).
Si ricorda, tuttavia, che una disposizione di identico contenuto è stata già adottata con la legge di Bilancio 2017 (legge n.232/2016).
In particolare, l’art.1, co.81, della predetta legge 232/2016, intervenendo in modo diretto sull’attuale legge fallimentare (art.182-ter, R.D. 267/1942) ha espressamente riconosciuto il pagamento ridotto del debito IVA nel concordato preventivo in presenza di transazione fiscale.
Sempre in tal ambito, nell’esercizio della delega dovranno essere previsti sia un tetto massimo dei compensi spettanti ai professionisti, in misura proporzionale all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura.
Nel corso dell’esame alla Camera è stato previsto, altresì, che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, del piano e della relativa documentazione siano prededucibili, a condizione che sia stata aperta la procedura di concordato preventivo.
In merito, è stato approvato un ordine del giorno (9/3671-bis-A/12, Dambuoso, Matarrese, Vargiu) che impegna il Governo «a contenere i compensi dei professionisti incaricati nel corso delle procedure concorsuali, calcolandoli sulla base dei minimi tariffari stabiliti dai rispettivi ordini professionali con un aumento da determinare al termine della procedura in proporzione all’attivo realizzato senza mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa».
ulteriori disposizioni
Anche a seguito del passaggio al Senato del DdL, restano confermate le ulteriori disposizioni di principio relative alla riforma delle procedure d’insolvenza, quali:
– introduzione di una specifica disciplina nazionale relativa all’insolvenza dei gruppi d’imprese (art.3).
– riordino e semplificazione della disciplina relativaalle crisi da sovraindebitamento, comprendendo anche la disciplina del piano del consumatore (art.9);
– ridefinizione delle regole relativeal trattamento dei creditori privilegiati, nonché alla suddivisione dei creditori in classi (artt.6 e 10).
Al riguardo, l’ANCE continuerà nelle azioni intraprese affinché nella delega venga espressamente prevista la revisione dei privilegi sui crediti erariali, per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l’IVA, nonché per i tributi locali, mediante l’introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito;
– estensione dell’applicabilità dell’istituto dell’esdebitazione (già previsto per gli imprenditori individuali) anchealle società (art.8).
Da ultimo, si evidenzia, infine, che nel corso dell’esame alla Camera del DdL non ha trovato spazio le proposte ANCE relative alla cd. definizione del “fallimento onesto”, volta a codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell’attività da parte degli amministratori.
In particolare, i criteri rilevanti ai fini della situazione oggettiva di difficoltà economica erano stati individuati in specifici indici di affidabilità del debitore dal punto di vista patrimoniale, l’esercizio durevole dell’attività, nonché la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali.
In ogni caso, l’azione dell’ANCE continuerà anche nel corso dell’esame al Senato del Provvedimento.