Credito d’imposta Zes Unica: approvato il modello di comunicazione integrativa

 

Con provvedimento del 9 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta ZES unica.

Si ricorda, difatti, che il d.l. n. 113/2024 (c.d. decreto omnibus) è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta ZES Unica prevedendo che le imprese che hanno già presentato l’apposita comunicazione per prenotare l’agevolazione dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,  all’Agenzia  delle entrate,   una   comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata, pena la decadenza dal credito d’imposta.

La previsione dell’invio di una comunicazione integrativa si lega al rifinanziamento delle risorse destinate all’agevolazione: con il decreto omnibus, difatti, è stata approvata un’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati.

È quindi da intendersi superato il provvedimento n. 305765 del 23 luglio dell’Agenzia delle Entrate che aveva definito la percentuale di spettanza dell’agevolazione nella misura del 17,6668%.

Sarà, infatti, un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 12 dicembre 2024, a determinare l’entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile, alla luce del rifinanziamento.

Con il provvedimento n. 350036 del 9 settembre l’Agenzia delle Entrate ha intanto approvato il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, definendone contenuto e modalità di trasmissione.

Compilazione e trasmissione del Modello

Il modello di comunicazione integrativa – disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it – è composto da:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, l’annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • il quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
  • il quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • il quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Lo scarto avviene, in particolare, quando:

  • il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell’invio;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate;
  • il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati.

Tale controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella ZES unica;

  • i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine.

provvedimento_n_350036

modello_di_comunicazione_integrativa