Credito d’imposta per il Sud: regole e adempimenti per le PMI

Definita dal MISEla procedura di ammissione delle piccole e medie imprese alle risorse del Programma operativo nazionale “imprese e competitività 2014-2020” per la fruizione del credito di imposta per il Sud.
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto Direttoriale del 23 aprile 2018 ha indicato le modalità e le procedure che le PMI devono seguire per accedere risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” ai fini del credito d’imposta per il Sud.
 
Il “Credito di imposta per il Mezzogiorno”, come noto, è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016[1] che haincentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese, per tali acquisti, un credito d’imposta[2]nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
 
Successivamentela disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è stata profondamente modificata dalla legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016 (cd. “Decreto Mezzogiorno”) che ha previsto tra l’altro:
 
–      l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);
 
–      l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese[3];
 
–      nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali;
 
–      l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento[4].
 
Si ricorda, inoltre che per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica nella quale devono indicare i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione.
 
L’autorizzazione è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.
 
Con riguardo, in particolare, alle piccole e medie imprese va precisato che agli oneri derivanti dall’attribuzione del credito si fa fronte a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014/2020” e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni.
 
Dunque il Decreto Direttoriale del 23 aprile scorso si sofferma sulle modalità di accesso alle risorse del PON “imprese e competitività 2014-2020” e si applica ai progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati dalle PMI (che hanno già ricevuto l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta dell’Agenzia delle Entrate) a decorrere dal 1° marzo 2017.
 
Per valutare l’ammissibilità al PON i progetti di investimento sono sottoposti ad un’istruttoria che deve riscontrare la sussistenza di una serie di requisiti, volti ad accertare che i progetti siano:
 
–       non ultimati al momento della presentazione della comunicazione presentata dalle PMI beneficiarie all’Agenzia delle Entrate;
 
–       di importo non inferiore a euro 500 mila euro;
 
–       non riguardanti le attività economiche di agricoltura, silvicoltura e pesca;
 
–       realizzati o da realizzare nelle regioni meno sviluppate e nelle zone assistite delle regioni in transizione;
 
–       innovativi nonché coerenti con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016.
 
A seguito della conclusione positiva della fase istruttoria il Ministero procede  all’adozione e alla trasmissione alla PMI beneficiaria, tramite pec, del provvedimento di utilizzo delle risorse nel quale sono indicati, tra l’altro, l’importo del credito d’imposta a valere sulle risorse del PON, la struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento, gli obblighi derivanti dall’utilizzo delle risorse PON in capo all’impresa beneficiaria, e le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse.
 
Il Decreto precisa, inoltre, quali siano le modalità e i termini di rendicontazione dell’impresa beneficiaria a seguito della realizzazione del progetto di investimento che ha utilizzato le risorse del PON.

 


[1] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[2]L’agevolazione riguarda, in particolare, gli acquisti (anche mediante contratti di leasing), facenti parte diun progetto di investimento, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o collocate ex novonelle Regioni del Mezzogiorno.
[3] A condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
[4] A tal riguardo, viene stabilito che, per ciascun progetto d’investimento agevolabile, i nuovi limiti sono:
–       3 milioni di euro per le piccole imprese (originariamente fissato a 1,5 milioni di euro);
–       10 milioni di euro per le medie imprese (originariamente fissato a 5 milioni di euro);
–       15 milioni di euro per le grandi imprese (invariato).
Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che tali nuovi limiti di spesa vanno calcolati con riferimento all’ammontare complessivo dei costi sostenuti, superando la previgente disciplina secondo la quale i limiti erano riferiti al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.