COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti Inps e Inail
Si ribadisce che, ad oggi, tali disposizioni interessano esclusivamente gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.
Si tratta, in particolare, dei seguenti comuni:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico (Istat 98002)
b) Casalpusterlengo (Istat 98010)
c) Castelgerundo (Istat 98062)
d) Castiglione D’Adda (Istat 98014)
e) Codogno (Istat 98019)
f) Fombio (Istat 98026)
g) Maleo (Istat 98035)
h) San Fiorano (Istat 98047)
i) Somaglia (Istat 98054)
l) Terranova dei Passerini (Istat 98057)
Tutti i suddetti Comuni sono in provincia di Lodi.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo’ (Istat 28105), in provincia di Padova.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo,
- aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Nell’ipotesi di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, le sospensioni riguardano esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopracitati.
I datori di lavoro che sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore, nel caso in cui usufruiscano della sospensione contributiva, sono esonerati dal versamento sia della quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Nel caso in cui il datore di lavoro o il committente sospende il versamento della contribuzione, ma contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, questo è tenuto obbligatoriamente a versare la quota a carico del lavoratore alle ordinarie scadenze legali di versamento.
Per quanto riguarda l’Inps, alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro la stessa decorrenza, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Per quanto riguarda le verifiche sulla regolarità ai fini del Durc, l’Inps evidenzia che le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 21 febbraio 2020 devono essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. In tale circostanza, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse dall’Inps sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non potrà essere attestata.
Per gli adempimenti relativi al premio Inail, l’Istituto sottolinea che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione del periodo di sospensione, ossia dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Infatti, il versamento del premio di autoliquidazione 2019/2020 in unica soluzione e per la prima rata è scaduto il 17 febbraio 2020, in data antecedente al 23 febbraio 2020.
Anche per l’Inail, ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare per le inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti al 23 febbraio 2020
La sospensione dei termini si applica, con riferimento ai comuni sopracitati, anche per la presentazione delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2020.
A partire dal 1° maggio, sarà reso nuovamente disponibile il servizio online “Riduzione per prevenzione” che consentirà agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail (cfr allegato 1 alla nota Inail n. 7/20).
Per tutte le imprese del territorio nazionale che hanno presentato la domanda di riduzione per prevenzione entro il termine del 2 marzo, con allegata la dichiarazione dell’impresa di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”, la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, sempre entro termine del 15 maggio 2020.