Covid-19: esonero contributo ANAC per stazioni appaltanti ed operatori economici per tutto il 2020

A partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 202 non è più dovuto il pagamento all’ANAC dei contributi per partecipare a procedure di gara, previsti dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005

È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.128/2020 – Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera 289 del 1° aprile us.

In particolare, come riportato nel Comunicato del presidente ANAC del 20 maggio 2020, sono esonerati dal versamento del contributo:

a.  le stazioni appaltanti;

b.  gli operatori economici, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

La sospensione decorre per le procedure avviate dal 19 maggio 2020, pertanto, per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.

Come specifica l’ANAC nel suddetto comunicato, per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.