Covid 19 – DL n. 52/2021
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il DL n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore da oggi, 23 aprile 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il suddetto DL ha previsto, all’art.1 che, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
Sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:
- dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla;
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute[1], nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1[2].
Per quanto riguarda gli spostamenti, l’art. 2 ha stabilito che:
- gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità’ o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9[3].
- dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
- i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del DL n.19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19[4], consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
E’ stata, altresì, consentita, all’art. 7, la possibilità dal 15 giugno 2021, in zona gialla, di poter svolgere in presenza le fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL n. 33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL n. 33 del 2020.
All’art.9 del decreto sono state, poi, fornite le seguenti definizioni:
- certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.
La suddetta certificazione verde COVID-19, viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
- una validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;
- reca l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato;
- sarà resa disponibile, contestualmente al rilascio, nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato, a opera della predetta struttura sanitaria, ovvero del predetto esercente la professione sanitaria.
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
- ha una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
- è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
- è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato;
- cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
- ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, di poter richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle suddette e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale – DGC.
Nelle more dell’adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell’allegato 1.
E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020[5], nonché delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, del DL n. 33/2020[6].
Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto disposto dai suddetti DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020.
E’ stato, infine, stabilito all’art. 11, che i termini introdotti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021. In particolare è stata prevista la proroga delle seguenti disposizioni di interesse:
- “Disposizioni straordinarie per la produzione mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” di cui all’articolo 15, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 (punto 4);
- “Sorveglianza sanitaria” di cui all’articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 23);
- “Disposizioni in materia di lavoro agile semplificato” di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 24).
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.
[1] ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
[2] a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave
[3] le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
[4] le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
[5] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus
[6] Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1