Covid 19 – DL n. 52/2021

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il DL n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore da oggi, 23 aprile 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Il suddetto DL ha previsto, all’art.1 che, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui al provvedimento  adottato  in  data  2 marzo 2021 in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

Sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:

  1. dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla;
  1. dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute[1],  nelle  quali  l’incidenza  cumulativa  settimanale  dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
  1. dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  disporre l’applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonché ulteriori, motivate, misure  più restrittive  tra  quelle  previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1[2].

Per quanto riguarda gli spostamenti, l’art. 2 ha stabilito che:

  1. gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità’ o  per  motivi  di salute, nonché per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all’articolo 9[3].
  1. dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito comunale, nella zona arancione, è consentito  lo  spostamento  verso una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle  ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità  o  non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure stabilite per la zona rossa;
  1. i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del DL n.19 del 2020, individuano  i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19[4], consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

E’ stata, altresì, consentita, all’art. 7, la possibilità dal 15 giugno 2021in zona gialla, di poter svolgere in presenza le fiere,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL n.  33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche  in  data anteriore, attività preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di pubblico.

L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi  restando  gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Inoltre, dal 1° luglio 2021in zona gialla, sono consentiti  i convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL n.  33 del 2020.

All’art.9 del decreto sono state, poi, fornite le seguenti definizioni:

  1. certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2;
  2. vaccinazione: le vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
  3. test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le  tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica mediata da loop  (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall’autorità  sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
  4. test antigenico rapido: test  basato  sull’individuazione  di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria  ed  effettuato  da  operatori sanitari;
  5. Piattaforma nazionale digital green  certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione  e  validazione  delle  certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

La suddetta certificazione verde COVID-19, viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2al termine del prescritto ciclo

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • una validità di 6 mesi a far data dal completamento  del  ciclo vaccinale;
  • è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione  sanitaria che  effettua  la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;
  • reca l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di dosi previste per  l’interessato;
  • sarà resa disponibile, contestualmente  al  rilascio, nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato, a opera della predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  del  predetto  esercente   la professione sanitaria.
  1. avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta  guarigione;
  • è rilasciata,  su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla  struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente  affetto  da COVID-19, ovvero, per i pazienti  non ricoverati, dai medici di medicina generale e  dai  pediatri di libera  scelta;
  • è  resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato;
  • cessa di  avere validità qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale, l’interessato  venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2
  1. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta  dell’interessato,  in  formato  cartaceo  o digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, di poter richiedere la certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformità al diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle suddette e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le  certificazioni rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e  validate  da  uno  Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della salute.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili  in ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio, la  verifica  e  l’accettazione  di   certificazioni   interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare la libera circolazione all’interno  dell’Unione  Europea  durante  la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale – DGC.

Nelle more dell’adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell’allegato 1.

E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020[5], nonché delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, del DL  n. 33/2020[6].

Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto, quanto disposto dai suddetti DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020.

E’ stato, infine, stabilito all’art. 11, che i termini introdotti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021. In particolare è stata prevista la proroga delle seguenti disposizioni di interesse:

  • “Disposizioni straordinarie per la produzione mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”  di cui all’articolo 15, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 (punto 4);
  • “Sorveglianza sanitaria” di cui all’articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 23);
  • “Disposizioni in materia di lavoro agile semplificato” di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 24).

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.

 

 

 

[1] ai sensi dell’articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74

[2] a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa  settimanale  dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave

[3] le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2

[4] le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2

[5] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus

[6] Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1