Covid-19 – Aggiornamento Faq Ministero del lavoro

Si segnala che sul sito del Ministero del lavoro, nell’apposita sezione FAQ-COVID-19, sono stati forniti ulteriori chiarimenti correlati alla situazione emergenziale in corso.

In particolare, il dicastero, con riguardo all’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dal d.lgs. n. 81/2008, precisa che, permanendo le misure di contenimento volte ad evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)[1], la mancata effettuazione dell’aggiornamento stesso non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Resta ferma comunque l’obbligatorietà di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

In via temporanea, si ritiene ammissibile lo svolgimento delle relative attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, così da garantire la verifica delle presenze del personale da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.

È disponibile, inoltre, una nuova FAQ inerente l’accesso all’indennità prevista dall’articolo 44 del citato decreto-legge n. 18/2020 [2] per i lavoratori autonomi e gli iscritti alle Casse Professionali.

Il Ministero chiarisce che il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto a tale indennità è rappresentato dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.

Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).

 

Art. 103, (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza),  comma 2, d.l. n. 18/20: “Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validità fino al 15 giugno 2020″. 

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore  dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del  d.l. n. 18/2020: “1. Al fine di  garantire  misure  di  sostegno  al  reddito  per  i lavoratori dipendenti e autonomi che  in  conseguenza  dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro attività o il loro rapporto di lavoro è  istituito, nello  stato  di previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un Fondo denominato “Fondo per il reddito di  ultima  istanza”  volto  a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui  al  presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.    2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del  presente decreto, sono definiti i criteri  di  priorità  e  le  modalità  di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la  eventuale quota del limite di spesa di cui al comma  1  da  destinare,  in  via eccezionale,  in  considerazione  della   situazione   di   emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei  professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.103.    3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell’articolo 126.”