Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

 

Facendo riferimento al tema “patente a crediti”, si informa che, con il decreto dirigenziale n. 24 del 6 marzo 2026 del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, vengono costituite, presso ogni ambito regionalele Commissioni di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (cd. decreto attuativo della patente a crediti) per il recupero dei crediti della patente.

L’atto si è reso urgente soprattutto alla luce di quanto introdotto dal DL Sicurezza e protezione civile, che, in caso di lavoro nero, ha previsto la decurtazione dei crediti a seguito della notificazione del verbale da parte dei competenti organi di vigilanza.

All’articolo 1 del decreto è riportata la composizione della commissione. Partecipano ad essa:

  • il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
  • un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
  • il direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
  • un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Inail comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.

Sono poi invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), in linea con l’articolo 7, comma 2, del decreto n. 132/2024.

L’invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all’Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore.

L’Organismo paritetico deve comunicare il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.

Si rimanda a delle successive linee guida (che verranno emanate da INL e Inail) per fornire le necessarie ulteriori indicazioni volte alla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione.

L’articolo 2 disciplina l’ambito di competenza, individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

La richiesta di integrazione dei crediti (articolo 3) spetta all’impresa e al lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti. Tali soggetti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione (INL territoriale), anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

All’articolo 4 (Svolgimento delle riunioni) è previsto che le riunioni si svolgano presso la sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cui spettano le funzioni di segreteria, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.

La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa effettuata dall’impresa o dal lavoratore autonomo.

Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. È previsto che la segreteria trasmetta ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti (articolo 5), la Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare (15 crediti).

La Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle emanande Linee guida.

La Commissione può richiedere:

  • l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
  • l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
  • la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (SGSL, MOG-SSL, ecc).

Le predette linee guida, che verranno emanate da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, individueranno modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni. Forniranno altresì indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativinonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.

Gli adempimenti da attuare da parte delle imprese e lavoratori autonomi devono essere proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare, affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.

Il decreto stabilisce poi che, dietro richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti finalizzati al recupero crediti, la Commissione si riunisca di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi. Una volta riunita, ha altri 15 giorni per deliberare sulla effettiva realizzazione degli interventi.

Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.

Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

È infine previsto un monitoraggio annuale da parte dell’INL sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali.

Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’INL può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al provvedimento e la revisione delle Linee guida che verranno emanate da INL ed Inail.