“Costi della monodopera” – Tar Liguria, Sentenza n. 673/2024

Con ennesimo pronunciamento sul tema, i giudici liguri hanno fornito interpretazione diametralmente opposta a quella dell’ANAC, in ultimo espressa con Parere n. 174 del 10 Aprile 2024, e del MIT con Parere n. 2154/2023 e  n.2505/2024, e di parte della giurisprudenza, relativamente alla portata dell’art. 41 comma 14 del Decreto Legislativo 36/2023.

In effetti, tale disposizione recita, “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, potendo l’operatore economico confermare i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante, ovvero operare un ribasso potendo giustificare lo stesso con la gestione aziendale efficiente.

L’ANAC, con il conforto del MIT, aveva ritenuto, con un’interpretazione estensiva e non letterale della disposizione, che i costi della manodopera, pur dovendo essere quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrino nell’importo complessivo a base d’asta, dovendo quindi l’operatore applicare il ribasso all’intero importo di appalto (con esclusione dei costi della sicurezza), fermo restando l’ammontare dei costi della manodopera (confermando l’importo dedotto in gara ovvero indicandone uno diverso).

L’attuale sentenza, in conformità a pronunciamenti giurisprudenziali (TAR Campania Salerno n. 147 dell’11 Gennaio 2024, TAR Calabria Reggio Calabria n. 119 dell’08 Febbraio 2024) ha evidenziato come, nella nuova disciplina del Decreto Legislativo 36/2023, gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non siano direttamente ribassabili, come accadeva precedentemente,  in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso, come per l’appunto prevede il comma 14 dell’art. 41 dell’attuale codice.

Questo ben potendo l’operatore economico, che disponesse di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, diminuire in via indiretta e riflessa i costi della manodopera, offrendo quindi un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa.

I giudici hanno evidenziato come, in tale eventualità, i minori costi della manodopera, che l’operatore ritiene di sopportare in concreto, vadano specificati nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.

La formulazione del ribasso sarebbe quindi consentita esclusivamente sul valore dell’appalto, al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), avendo però l’operatore economico la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile.

La sentenza ritiene quindi che, l’interpretazione secondo cui il ribasso debba essere formulato sull’importo contrattuale al lordo della manodopera, non mutando l’assetto rispetto al codice del 2016, sia da respingere “perché conduce alla sostanziale abrogazione della prescrizione dell’art. 41, comma 14, sulla non diretta ribassabilità della manodopera”.

Questo ponendosi “oltretutto, in contrasto con il criterio direttivo enunciato nella legge delega (ossia che “i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”: cfr. art. 1, comma 2, lett. t della legge n. 78/2022)”.

A sommesso avviso l’interpretazione fornita dal TAR ligure è sicuramente più aderente al disposto normativo, non potendosi altrimenti comprendere le motivazioni che avrebbero condotto il legislatore a modificare l’impostazione del costo della manodopera, rispetto alla precedente versione.

In ogni caso, è di tutta evidenza la necessità di fornire agli operatori economici un indirizzo unico sull’interpretazione dell’art. 41 comma 14 del nuovo codice, dovendo chiarire, nell’ambito del correttivo al codice, se il ribasso debba essere formulato sull’importo contrattuale al lordo od al netto della manodopera, concretando gli attuali orientamenti ondivaghi un’incertezza, che sicuramente non agevola gli operatori economici e le stazioni appaltanti.