Convertito in legge il D.L. 13/2023 sul PNRR – Le misure in tema di crisi d’impresa

 

“Composizione negoziata della crisi”: confermate le 3 modifiche alla disciplina, quali la rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate, la variazione in diminuzione dell’IVA per il cedente/fornitore e l’autodichiarazione dell’avvenuta richiesta delle certificazioni fiscali, contributive ed assicurative per chi accede a questo strumento anti-crisi.

Così nella legge 21 aprile 2023, n.41, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, sull’attuazione del PNRR che contiene, altresì, misure in tema di crisi d’impresa, specie per quel che riguarda la disciplina della “composizione negoziata”, ovvero la procedura a carattere volontario stabilita dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) per risolvere situazioni reversibili d’insolvenza.

In particolare, all’art.38 del D.L. 13/2023, convertito nella legge 41/2023, vengono confermati:

  1. l’aumento da 72 a 120 delle rate relative alle dilazioni di pagamento concesse dall’Agenzia delle Entrate come misura premiale collegata al buon esito della “composizione negoziata della crisi”, in presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.

Infatti, la maggiore rateizzazione viene concessa se la “composizione negoziata” si conclude nelle forme del “contratto” o dell’ “accordo” con i creditori. L’istanza per la richiesta della rateazione fino a 120 rate deve essere proposta dall’imprenditore e sottoscritta anche dall’esperto (art.38, co.1);

  1. la variazione in diminuzione con conseguente detraibilità dell’IVA per il soggetto cedente beni/servizi che ha emesso fattura e non ha ricevuto, in tutto o in parte, il pagamento dai propri clienti che accedono alla “composizione negoziata della crisi” (cfr. anche l’art.26, co.3-bis del D.P.R. 633/1972).

In particolare, la detraibilità dell’IVA può essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei “contratti” e degli “accordi”, ovvero dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione conclusi a valle della “composizione negoziata della crisi d’impresa” (art.38, co.2);

  1. la possibilità, per l’impresa, di attestare l’avvenuta richiesta delle certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi agli Enti preposti, mediante un’autocertificazione contenente la dichiarazione che questa richiesta è stata effettuata almeno 10 giorni prima dell’istanza di “composizione negoziata della crisi” (art.38, co.3).

La disposizione si applica per le istanze presentate dal 25 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 13/2023) e fino al 31 dicembre 2023.

legge_21_aprile_2023,_n41