Contributo minimo mensile ape – Comunicazione Cnce n. 592/2016

Si fa seguito alla News Ance dell’8 aprile scorso in tema di Fnape, con particolare riferimento al contributo minimo mensile ape.

Si ricorda, anzitutto, che la materia è regolamentata da:

  1. allegato 3 al contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014, nel quale si prevede che “le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini ape inferiore a 100, dovranno effettuare una integrazione aggiuntiva Ape”;
  2. accordo 14 aprile 2015 (regolamento Fnape), ove si prevede che :
  • le Casse Edili richiederanno alle imprese il versamento di un contributo minimo ape in cifra fissa (in tale accordo era indicata la decorrenza dello stesso dal 1° aprile 2015 e veniva formulato un esempio di calcolo);
    • il contributo minimo Ape non si applicherà in determinati casi specificati;
  1. accordo 8 aprile 2016 ove, oltre alla costituzione della Commissione paritetica che redigerà un regolamento operativo sull’attività del Fnape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre all’approvazione delle parti sociali nazionali, viene determinato un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal citato accordo del 14 aprile 2014;
  2. addendum all’accordo 8 aprile 2016, in cui è stato stabilito che il contributo minimo di 35 euro entri in vigore dal mese di maggio 2016 (anziché dal previsto mese di aprile 2015).

Sull’argomento, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, in relazione a talune richieste di chiarimento pervenute, ha diramato una comunicazione a tutte le Casse Edile, ove viene specificato che il contributo minimo mensile per la gestione ape, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione ape, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo Ape per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

  • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
  • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
  • assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Come già richiamato, la regolamentazione del contributo in esame entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito, la Cnce ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale ape, sommando gli importi dovuti dall’impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

 

Contributo minimo mensile ape – Comunicazione Cnce n 592_2016 Allegato Comunicazione CNCE n 592