Contributo di solidarietà
Con l’allegato Interpello n. 33/15, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà previsto dall’art. 5, comma 5 della Legge n. 236/93.
Si tratta del contributo riconosciuto in favore dei datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, a seguito della riduzione di orario conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà c.d. di “tipo B”, sottoscritto al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
In particolare, l’istante ha richiesto di conoscere a quale contribuzione sia assoggettabile la quota di contributo spettante all’azienda nel caso in cui questa sia erogata in favore dei lavoratori, consentendo a questi ultimi di ottenere l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso.
Il Dicastero, al riguardo, ha confermato che la quota spettante al datore di lavoro, pari al 25% del monte retributivo perso, corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, concorre a costituire reddito da lavoro dipendente e, pertanto, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
Ai fini pensionistici, pertanto, si dovrà ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.