Contratti pubblici: in revisione delle Linee guida sui commissari di gara
A fronte della prossima entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla nomina dei commissari di gara, l’ANAC ha anticipato due importanti novità che riguarderanno la nuova stesura le linee guida n. 5, ossia l’introduzione di un periodo transitorio e lo stralcio dell’elenco dei professionisti dal testo delle stesse linee guida.
Tali novità considerano l’approssimarsi della scadenza del 15 gennaio 2019, data in cui entrerà in vigore la nuova procedura per l’individuazione e la nomina dei Commissari di gara, necessariamente esterni alla stazione appaltante e iscritti all’Albo tenuto dall’ANAC,in base a quanto previsto ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016.
Per quanto riguarda i lavori, l’obbligo di nomina dei commissari esterni, trova eccezione nel caso di affidamento di contratti per un importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, laddove le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione.
A tale proposito nelle linee guida n. 5, viene specificato che sono considerati di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione (art. 55 del Codice) nonché le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58 del Codice) e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
Nelle more dell’entrata a regime del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38 del Codice), queste ultime procedono alla nomina degli interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico. In ogni caso, la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste dalle citate linee guida n. 5.
A tale proposito, si ricorda che l’ANAC, nel luglio scorso, aveva aggiornato le Linee Guida n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
Successivamente, la stessa Autorità aveva aperto le iscrizioni all’albo nazionale dei commissari di gara, rendendo disponibile, a settembre, l’accesso on line al portale dedicato all’iscrizione dei professionisti.
Da ultimo, a seguito dell’adunanza del Consiglio dell’Autorità del 28 novembre 2018, l’ANAC ha comunicato che «in occasione dell’imminente revisione delle Linee guida n.5, al fine di facilitare l’iscrizione all’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, sarà previsto un periodo transitorio, durante il quale il possesso della copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di commissario, di cui ai punti 2.3 lett. e), 2.4 lett. f), 2.5 lett. d) e 2.6 lett. c) delle linee guida, non è requisito necessario al momento della iscrizione all’Albo ma dovrà essere posseduto dall’esperto soltanto a partire dall’accettazione dell’incarico di componente di commissione giudicatrice» (Comunicato del Presidente del 12 dicembre 2018).
Nel suddetto comunicato viene, altresì, specificato che l’Elenco delle sottosezioni, con la finalità di garantire maggiore elasticità in fase di aggiornamento, sarà reso autonomo dal testo delle Linee Guida n. 5 ed integrato, con le voci elencate dallo stesso comunicato.
Le sottosezioni relative allo specifico settore di gara, rappresentano l’elenco da cui i soggetti nominati saranno estratti, di volta in volta, a sorte.