Contratti di solidarietà, ok al passaggio da part-time a full time

Con l’allegata risposta ad istanza di interpello n. 14/16, il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo e, più in particolare, sulla possibilità, in costanza di una riduzione di orario per contratto di solidarietà, di trasformare un contratto di lavoro part-time in full-time e viceversa.
Tenuto conto dell’attuale quadro normativo in materia, il Dicastero ha confermato che, fermo restando l’obbligo di dimostrare il carattere strutturale del part-time, è possibile dare seguito alle istanze dei lavoratori in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa, nel caso in cui da tali trasformazioni non scaturiscano variazioni nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.
A tal riguardo, si ricorda che: “la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”.
Peraltro, anche in considerazione di quanto previsto dal D.M. n. 94033/16, in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l’azienda dovrà comunicarlo al Ministero del lavoro e all’Inps, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario, ma sempre nei limiti di cui sopra, sarà necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.