Contratti di solidarietà difensivi e assunzione apprendista – Ministero del Lavoro, Interpello n. 21
Con l’allegata nota n. 21/2016 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di assumere, in costanza di contratto di solidarietà difensivo, personale con contratto di apprendistato.
In particolare, il Dicastero in accordo con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, ha primariamente ricordato che il contratto di solidarietà difensivo di cui al D.L. n. 726/1984 è una specifica causale di trattamento di integrazione straordinaria, attivabile in base all’accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede, in luogo della dichiarazione di esubero o della riduzione dell’organico, la riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato.
E’ stato, inoltre, specificato che gli apprendisti sono esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà in quanto, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015, sono destinatari esclusivamente degli interventi per crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. b)).
Con specifico riferimento al quesito avanzato, il Dicastero ha, poi, chiarito che nelle ipotesi di sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro è possibile intervenire con una minore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto inizialmente pattuito.
Qualora, invece, le esigenze di maggior lavoro possono essere soddisfatte solamente da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, sarà possibile ricorrere all’assunzione con contratto di apprendistato, in quanto “funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale”, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.