Contratti di apprendistato – Circolare Inps n. 108/2018

L’Inps, con l’allegata circolare n. 108/2018, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina dei contratti di apprendistato e dei relativi obblighi contributivi, a fronte delle agevolazioni introdotte nel corso degli ultimi anni per favorirne l’utilizzo.
 
Nel rinviare alla circolare per quanto concerne le disposizioni normative in vigore, si richiama, in sintesi, quanto sottolineato dall’Istituto con riferimento al regime contributivo generale.
 
Con riguardo alla determinazione della base imponibile, l’Inps rammenta che il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale.
 
Per le ore di formazione svolte presso le istituzioni formative, ossia all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione, non sussistono obblighi contributivi. Per tali periodi non retribuiti, come chiarito dal Ministero del lavoro (v. interpello n. 22/2016), non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa.
 
Per i periodi di formazione svolti, invece, all’interno dell’azienda, la misura della retribuzione spettante all’apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa.
 
Resta fermo che, sia con riguardo alle ore formative esterne sia a quelle svolte in azienda, a fronte di condizioni retributive di miglior favore previste dai contratti collettivi, anche gli obblighi contributivi vanno adeguati.
 
In ordine alla contribuzione a carico del datore di lavoro, la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 773, primo periodo), fissa, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, la relativa aliquota nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
 
Ai sensi del decreto interministeriale 28 marzo 2007, la predetta contribuzione è ripartita fra le gestioni previdenziali interessate come segue: 
Assicurazioni
Intera durata del rapporto
di apprendistato
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
9,01
CUAF
0,11
Indennità economica di malattia
0,53
Indennità economica di maternità
0,05
INAIL
0,30
Totale
10,00
A tale aliquota contributiva deve aggiungersi, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (art. 2, comma 36, legge n. 92/2012), pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, comma 4, legge n. 845/1978), pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
 
Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
 
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, la citata legge n. 296/2006 (art. 1, comma 773, quinto periodo) dispone, per i contratti di apprendistato, la riduzione dell’aliquota del 10% in ragione dell’anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% negli anni di contratto successivi al secondo. In tal caso, la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro è determinata come segue:
 

Assicurazioni
Durata del rapporto
di apprendistato
 
1°-12° mese
13°-24° mese
oltre il 24° mese
 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
1,35
2,70
9,01
CUAF
0,02
0,03
0,11
Indennità economica di malattia
0,08
0,16
0,53
Indennità economica di maternità
0,01
0,02
0,05
INAIL
0,04
0,09
0,30
Totale
1,50
3,00
10,00
 
Anche per tale regime, all’aliquota contributiva, deve aggiungersi l’aliquota dell’1,61% (1,31% + 0,30%).
 
Sul punto, si rammenta che, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge n. 183/2011 (art. 22, comma 1) ha introdotto, per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge e dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Pertanto, in relazione a tale regime agevolato, è dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, esclusivamente l’aliquota di finanziamento della NASpI, pari all’1,61%.
 
La legge n. 232/2016 (art. 1, commi 308-310) ha inoltre introdotto l’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di € 3.250, per le assunzioni, anche in apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. L’esonero, stabilito per una durata di tre anni dall’assunzione, non attiene il menzionato contributo integrativo dello 0,30%.
 
Si rammenta, altresì, che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Nel merito, l’Istituto precisa che, nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto diapprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.
 
Per quanto attiene in generale la contribuzione a carico dell’apprendista, la relativa aliquota è pari al 5,84%della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione (art. 21 legge n. 41/1986).
 
Poiché, come predetto, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore resta fissata nella misura già determinata durante il periodo di apprendistato (con eccezione per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria di un trattamento di disoccupazione).
 
Si rimanda ad un’attenta lettura della circolare per quanto concerne, nello specifico, gli aspetti contributivi inerenti le tre tipologie di apprendistato e i relativi incentivi, nonché le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens, rettificate rispetto a quelle riportate in precedenti messaggi dell’Istituto.