Conto termico: aggiornate le regole di incentivazione per efficienza energetica e fonti rinnovabili

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ed entrerà in vigore il 31 maggio prossimo, il decreto 16 febbraio 2016 che aggiorna le modalità di incentivazione ad oggi vigenti (Conto Termico) per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, recependo diverse istanze di semplificazione e miglioramento del meccanismo, che l’Ance aveva presentato nelle opportune sedi istituzionali.

Rispetto alla vigente disciplina di incentivazione, si evidenzia che permane la seguente suddivisione degli incentivi: per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati, mentre agli incentivi per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammesse solo le Amministrazioni Pubbliche.

Sono state inserite nuove tipologie di intervento, quali, ad esempio, la trasformazione degli edifici della P.A. in edifici a energia quasi zero (NZEB), con possibile ampliamento della volumetria fino al 25%, e l’installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici pubblici, compresi i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

In alcuni casi, inoltre, i requisiti dimensionali massimi per accedere agli incentivi sono stati aumentati, come il tetto di potenza degli impianti di climatizzazione invernale o la superficie solare lorda massima dei collettori solari termici.

L’incentivo è corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento (2 o 5 anni). E’ stata però innalzata, dai precedenti 600 euro a 5.000 euro, la somma massima dell’incentivo che può essere erogata in un’unica rata, qualora l’ammontare dell’incentivo stesso sia non superiore ad essa.

Le modalità di calcolo dell’incentivo sono analoghe a quelle già in vigore, come di seguito illustrato.

Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cui accedono sia i soggetti pubblici che quelli privati, l’incentivo annuo è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto.

Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche, l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto in percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta, ad eccezione di alcuni tipi di intervento integrato e/o realizzato in zone climatiche E ed F, in cui tale percentuale è stata innalzata al 50% o al 55%, nonché degli interventi di trasformazione degli edifici pubblici in NZEB, per cui la percentuale è pari al 65%.

In diversi casi, inoltre, il valore massimo dell’incentivo è stato significativamente aumentato, ad esempio da 250.000 euro a 400.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici degli interventi, sono stati aggiornati in alcuni casi i valori di trasmittanza termica da raggiungere sia per l’involucro che per i serramenti. Si evidenzia inoltre che, per gli edifici ultimati prima del 1993, è stato ridotto dal 70% al 50% il miglioramento dell’indice di prestazione energetica che è necessario conseguire per accedere agli incentivi, in alternativa al rispetto delle trasmittanze.

L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

La procedura per accedere all’incentivo è stata razionalizzata e in parte semplificata. Si evidenzia che sono stati dimezzati i tempi di pagamento della prima rata dell’incentivo (da 180 giorni a 90 giorni a partire dall’attivazione del contratto). Inoltre, sono stati eliminati i Registri che nella precedente versione del Conto Termico erano previsti per gli interventi sugli impianti oltre una determinata soglia di potenza. E’ poi prevista la pubblicazione da parte del GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un “Catalogo degli apparecchi domestici”, per i quali la procedura di accesso al beneficio è più snella.

Per accedere alle agevolazioni i soggetti beneficiari devono presentare domanda online al GSE attraverso il cosiddetto Portaltermico. Le tempistiche di tale presentazione sono: 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero 60 giorni dalla data in cui è resa disponibile sul sito del GSE la medesima scheda-domanda.

E’ ammessa la presentazione delle domande fino a 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi che, per i soggetti privati, è pari a 700 milioni di euro, mentre, per i soggetti pubblici, è pari a 200 milioni di euro.

Apposite Regole applicative contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell’incentivo saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

In allegato il decreto 16 febbraio 2016, corredato di una nota di approfondimento.

 

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Conto termico- aggiornate le regole di incentivazione per effic energ e fonti rinn – Allegato Decreto 16 febbraio 2016 conto termico

Conto termico – aggiornate le regole di incentivazione per effic energ e fonti rinn Allegato I decreto 16 febbraio 2016

Conto termico- aggiornate le regole di incentivazione per effic energ e fonti rinn Allegato II decreto 16 febbraio 2016