Consumo di suolo: illegittima la cancellazione dei piani attuativi presentati nel periodo transitorio
In presenza di una norma transitoria che li fa espressamente salvi, è illegittima la cancellazione da parte del comune dei piani attuativi la cui istanza di approvazione sia stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge regionale sul contenimento del consumo di suolo. È quanto ha stabilito il TAR Lombardia (Brescia, sez. I, 17 gennaio 2017, n. 47), pronunciandosi per la prima volta su una questione legata al regime transitorio della LR 31/2014 sul consumo di suolo.
In particolare il TAR Lombardia ha dichiarato illegittima e annullato la variante ad un piano urbanistico comunale nella parte in cui rendeva inedificabili le aree dei ricorrenti privati, in quanto contrastante con l’art. 5 della LR 31/2014. L’art. 5 infatti disciplina il regime transitorio, prevedendo che:
– fino all’adeguamento della pianificazione territoriale ed urbanistica alla nuova legge, sono fatte salve le previsioni e i programmi edificatori dei piani urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 4);
– entro trenta mesi da tale data è possibile presentare le istanze di approvazione dei relativi piani attuativi (comma 6).
Sulla base di queste norme i ricorrenti avevano presentato istanza per l’approvazione di un piano attuativo conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente al momento dell’entrata in vigore della LR 31/2014, ma successivamente il Comune aveva adottato una variante con cui venivano cancellate le previsioni edificatorie e rese inedificabili le relative aree.
Si ricorda che il TAR nella sentenza citata ha formulato anche alcune interessanti considerazioni sulla tematica del contenimento del consumo del suolo e cioè:
– la riduzione del consumo di suolo è un’operazione complessa che richiede l’adeguamento di tutti i livelli della pianificazione con un necessario periodo transitorio;
– nel periodo transitorio il potere pianificatorio dei comuni subisce due limitazioni: da un lato, non è possibile programmare nuovo consumo di suolo, dall’altro, non è possibile cancellare i piani attuativi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti solo perché comportano consumo di aree agricole o libere;
– il nuovo orientamento pianificatorio più restrittivo, volto al contenimento del consumo di suolo, deve essere attuato in modo incrementale;
– i diritti edificatori riconosciuti a titolo di compensazione per la reiterazione di vincoli espropriativi decaduti (come quelli in questione) non possono essere cancellati nella nuova disciplina urbanistica generale. Si tratta infatti di posizioni giuridiche già acquisite dai proprietari che hanno subito l’incertezza giuridica collegata all’attesa delle decisioni dell’amministrazione sull’utilizzo delle relative aree e, pertanto, il comune è obbligato a salvaguardare questi diritti edificatori.
In allegato la sentenza del TAR Lombardia – Brescia 47/2017