Consorzi stabili – Parere flash
L’ANAC con il Comunicato in esame, affronta una serie di tematiche correlate ai Consorzi stabili, andando a precisare alcuni aspetti conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2023. In particolare:
- Cosiddetto “cumulo alla rinfusa”
L’Autorità ha preso atto di come “negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che, con precipuo riferimento agli appalti di lavori (i cui principi sono tuttavia estensibili anche a quelli di forniture e servizi), ritiene sufficiente, ai fini partecipativi, il possesso dell’attestazione di qualificazione richiesta dalla lex specialis in capo al consorzio stabile, a prescindere dalla qualificazione della/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i (Cons. Stato, Sez. V, 4/07/2023, n. 6533, Cons. Stato, Sez. V, 5/05/2023, n. 1761; Id., 09/10/2023, n. 8767)”.
Conseguentemente, la stessa, meglio specificando precedente proprio orientamento, ha confermato “la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati”;
- Impossibilità di partecipare a più Consorzi Stabili
Il Presidente ANAC, fugando alcuni residuali dubbi, insorti all’atto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2023, ha confermato l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare a più di un Consorzi stabili, ricordando “si consideri che la disciplina definitiva della qualificazione degli operatori economici, ivi compresi i consorzi stabili, è demandata dal codice al Regolamento di cui all’articolo 100. Ciò posto, l’Autorità nei casi di dubbia interpretazione delle nuove disposizioni ritiene opportuno, laddove possibile, propendere per un’interpretazione conforme alla disciplina previgente. Considera preferibile, infatti, evitare interpretazioni innovative che potrebbero essere superate nel prossimo futuro, per evidenti esigenze di certezza del diritto e di stabilità normativa”.
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Con l’occasione l’Autorità ha anche chiarito, in linea generale, la disciplina della dimostrazione dei requisiti del Direttore Tecnico, a seguito del Decreto Legislativo 36/2023, che non ha riproposto le previgenti deroghe in materia dei soggetti che “prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti”.
Anche se la fattispecie è di residuale importanza, visto l’ambito temporale, considerando come il decreto legislativo n. 36/2023 non preveda alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico, “a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale”.