Consiglio dei Ministri: approvato il Dl rilancio

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 45 del 13 maggio u.s. ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

A questo provvedimento seguirà un ulteriori decreto legge sulle semplificazioni amministrative e procedurali per i diversi settori produttivi.

Tra le  principali misure previste dal decreto:

Salute e sicurezza

Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.

Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

 Tra le principali misure:

– un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, sulla base di parametri ivi indicati.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle   imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

– l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

– per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

– l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;

– la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”;

– il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

– ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;

– l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo;

– l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;

– ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;

– la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;

– la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

– ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;

– la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

 

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

In particolare è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

Sono, altresì,  previste ulteriore misure:

– si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

– per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

– si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;

– si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

– l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;

– lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

– misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;

– si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;

– si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

– si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

– l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

– l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

– fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;

– misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;

– si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

– al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

 

Misure per gli enti territoriali

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

– cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;

– detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;

– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;

– credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

– compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;

– credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;

– riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;

– incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;

– versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;

– sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;

– sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;

– sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

– proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

– proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;

– rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;

– rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;

– rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;

– modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

 

Misure per la tutela del credito e del risparmio

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

 

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Tra le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

– al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;

– riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;

– si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo;

– si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;

– viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari;

– al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

 

Misure in materia di istruzione

Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate tra l’altro a:

– adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

 

 

Previste, infine, misure per la cultura, sport, agricoltura, editoria, disabilità  e sostegno al turismo (con Tax credit vacanze; “Fondo per la promozione del turismo in Italia”).