Congedo di paternità obbligatorio – Istruzioni Inps
Il congedo obbligatorio, prorogato ai sensi della legge n. 232/16, sia per le nascite sia per le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2017, è pari a due giorni e deve essere fruito, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’Istituto ribadisce che sono tenuti a presentare apposita domanda solamente i lavoratori a cui spetta il pagamento diretto delle indennità da parte dell’Inps, mentre i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono dare comunicazione in forma scritta a quest’ultimo della fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Non potrà, invece, essere fruito né indennizzato il congedo facoltativo per i padri poiché non prorogato per l’anno 2017.