Condono: l’esecuzione di altri interventi sull’immobile non comporta il rigetto della domanda
Il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione VI, 14 agosto 2015, n. 3943 ha stabilito un importante principio in tema di immobili soggetti a domanda di condono edilizio, connesso alla lunga durata di tali procedimenti.
Il Consiglio di Stato ha ricordato prima di tutto che l’art. 35 della Legge 47/1985 permette, a determinate condizioni, di realizzare lavori di completamento sull’immobile oggetto di domanda di condono. Non esistono invece norme che disciplinano la realizzazione di opere nuove e più consistenti su questo tipo di immobili.
Pertanto, in assenza di una norma espressa di divieto, la realizzazione di interventi nuovi non può giustificare da sola il diniego del condono, ma il Comune deve verificare se essi hanno inciso in modo radicale sull’immobile impedendo, a causa dei diversi connotati che l’edificio ha assunto dopo i nuovi lavori, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della sanatoria.
In sostanza le opere diverse da quelle di completamento o di rifinitura realizzate dopo la presentazione della domanda di condono possono determinare il rigetto della domanda stessa nel caso in cui incidano in modo radicale sull’immobile ovvero possono portare all’applicazione delle sanzioni previste in caso di accertata autonoma abusività.
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 3943/2015