Compenszione prezzi: Ordinanza Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto, con l’Ordinanza SEZ V 14 OTTOBRE 2022 N. 69878, l’istanza cautelare avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per ottenere la sospensione di efficacia della Sentenza del TAR Lazio n. 7215/2022, relativa al DM dell’11 Novembre 2021, correlato alla compensazione prezzi del primo semestre 2021.

In effetti, con tale sentenza, conseguente a ricorso dell’ANCE, era stato imposto al Ministero di espletare un supplemento istruttorio “condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati” per i seguenti 15 materiali: “i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”; ii) “Lamiere in acciaio ‘Corten’”; iii) “Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)”; iv) “Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati”; v) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”; vi) “Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali”; vii) “Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente”; viii) “Tubazioni in acciaio nero senza saldatura”; ix) “Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100”; x) “Tubazione in PVC rigido”; xi) “Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici”; xii) “Tubi di rame per impianti idrosanitari”; xiii) “Legname per infissi”; xiv) “Legname abete sottomisura”; xv) “Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”.

Il Consiglio di stato ha ritenuto non sussistere il periculum in mora prospettato dal Ministero, confermando in particolare come la caducazione del Decreto, in relazione ai citati 15 materiali, “non esclude la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertare, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio”.

In altre parole, nelle more del supplemento istruttorio, determinato dalla Sentenza del TAR Lazio e confermato dall’Ordinanza in esame, comunque rimangono fermi, salvo conguagli in più od in meno, i prezzi precedenti oggetto di censura da parte dell’ANCE.

CdS.Ordinanza.compensazione.prezzi.6978.2022