Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti tributari – DdL 3411/C

Compensazione universale” tra i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione ed i debiti tributari.
 
Questo il contenuto del Disegno di Legge 3411/C ora all’esame in sede referente della Commissione VI (Finanze) della Camera, in prima lettura (Relatore Sibilia – M5S).
 
In particolare, viene introdotta una nuova disposizione nel D.P.R. 602/1973 (art.28-sexies), con l’intento di agevolare tale modalità alternativa di utilizzo dei crediti commerciali derivanti da contratti pubblici, tenuto conto dell’eccessiva lentezza dei tempi di pagamento della P.A..
 
Infatti, nonostante le ripetute iniezioni di liquidità da parte del Governo, i ritardi nei pagamenti continuano a permanere, e si è ancora lontani dal rispetto del termine ordinario di trenta giorni fissato dalla legge (art.4 co.2, del D.Lgs. 231/2002)[1].
 
Il Provvedimento, di portata generale, favorirebbe anche le imprese operanti nel settore delle costruzioni, titolari di appalti di lavori nei confronti della P.A..
 
Si ricorda che tale nuova modalità di recupero dei crediti commerciali vantati verso la P.A. si aggiunge agli ulteriori strumenti a disposizione del contribuente, quali:
 
–       la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[2];
 
–       la compensazione con i debiti fiscali risultanti a seguito della chiusura anticipata delle liti[3].
 
Di seguito si illustrano in sintesi i contenuti del DdL 3441/C, relativo alla cd. “compensazione universale”, nonché le prime valutazioni dell’ANCE.
 
P.A. coinvolte e crediti commerciali compensabili
Si tratta di tutte le Amministrazioni pubbliche (cfr. art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001) e delle società a prevalente partecipazione pubblica.
 
Come noto, queste vengono individuate nello Stato e sue articolazioni, come le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le università, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli IACP, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie fiscali.
 
Potranno essere oggetto di compensazione i crediti certiliquidi ed esigibili relativi a «somministrazioni e forniture di beni e servizi».
 
Certificazione del credito
Il credito vantato nei confronti della P.A. deve essere certificato secondo le ordinarie modalitàgià previste dalla normativa, e deve contenere la data prevista per il pagamento (cfr. art. 9, co.3-bis, o 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009).
 
Al riguardo, verrà utilizzata la piattaforma per la certificazione dei crediti della P.A.., già in uso (cfrhttp://certificazionecrediti.mef.gov.it/).
 
Debiti oggetto di compensazione
Su richiesta del debitore, potranno essere compensati i debiti relativi a:
 
a.    IRPEF/IRES, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
 
b.    IVA;
 
c.    imposte sostitutivedell’IRPEF/IRES e dell’IVA;
 
d.    IRAP;
 
e.    contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 
f.     contributi previdenzialiassistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (art.59, co.2, lett.a, del D.P.R. 917/1986 – TUIR);
 
g.    premi per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 
h.    altre entratedi natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
 
Modalità operative
La “compensazione universale” verrà realizzata nell’ambito delle ordinarie scadenze dichiarativee di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, mediante il Modello F24, che deve essere presentato esclusivamente mediante modalità telematiche[4].
 
Inoltre, viene stabilito che, per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell’intero credito.
 
Invece, per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.
 
L’avvenuta compensazione verrà trasmessa immediatamente per via telematica alla piattaforma di certificazione dei crediti P.A., con modalità idonee a garantire l’utilizzo del credito certificato.
 
Entro sessanta giorni dal temine indicato nella certificazione, la P.A. interessata è tenuta al versamento dell’importo certificato, oggetto di compensazione su un apposito Fondo di contabilità speciale.
 
In caso di mancato versamento, l’Erario procederà al recupero del credito in capo alla P.A., mediante la riduzione (pari all’importo certificato), delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo.
 
Efficacia della “compensazione universale”
Le modalità di attuazione della “compensazione universale” fra crediti verso la P.A. e debiti tributari verranno stabilite con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
 
Valutazione complessiva
Il Provvedimento presenta un sicuro interesse per tutti i soggetti coinvolti in contratti con la P.A., ivi comprese le imprese di costruzioni, specie per quel che riguarda gli appalti pubblici di lavori.
 
Per la prima volta viene, infatti, affrontato in modo generale il tema dell’utilizzo in compensazione dei crediti vantati dagli operatori economici nei confronti della P.A., al fine di risolvere definitivamente le criticità legate ai fisiologici ritardi nei pagamenti dei corrispettivi.
 
Infatti, il Provvedimento non introduce solo disposizioni di principio, ma individua una disciplina completa, comprensiva delle modalità applicative generali dello strumento (ferma restando, poi, l’emanazione di un specifico Decreto attuativo, a cui resta comunque subordinata l’entrata in vigore dell’intera materia).
 
In sostanza, rispetto alle attuali forme di compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti tributari (riferiti a cartelle esattoriali, ovvero ad importi risultanti dall’accesso ad istituti deflativi del contenzioso), la principale novità riguarda le caratteristiche dei debiti, il cui importo prescinde da situazioni di morosità del contribuente, ovvero da accordi con il Fisco in sede di verifica fiscale.
Si tratta, quindi, di debiti che giungono alla loro “naturale” scadenza, i cui importi devono essere dichiarati e versati entro le tempistiche ordinariamente previste a seconda della specifica imposta.
E’ direttamente in fase di versamento ordinario che verrà consentito, mediante F24, di effettuare la compensazione tra i crediti verso la P.A. e le imposte (ivi comprese le ritenute fiscali e contributivo/assistenziali).
 
Pertanto, tale meccanismo consentirà di recuperare in breve tempo i crediti certificati verso la P.A., in ogni periodo d’imposta, secondo le modalità già in uso per la compensazione fra crediti e debiti di natura fiscale.
 
Tenuto conto dell’importanza del Provvedimento, l’ANCE auspica che lo stesso possa essere velocemente approvato prima della fine della Legislatura, rappresentando uno strumento essenziale per risolvere il problema dei ritardati pagamenti delle P.A..
  
Schema riepilogativo
Crediti compensabili
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni e forniture di beni e servizi
 
Enti debitori
(art. 1, co.2, D.Lgs.165/2001)
·      Stato
 
·      enti pubblici nazionali
 
·      regioni
 
·      enti locali
 
·      enti del servizio sanitario nazionale
 
·      ulteriori P.A. (ad es. scuole di ogni ordine e grado
 
·      società a prevalente partecipazione pubblica
 
Debiti compensabili
·      IRPEF/IRES e relative addizionali
 
·      IVA
 
·      imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IVA;
 
·      IRAP;
 
·      contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
 
·      altre entrate tributarie, previdenziali ed assicurative
 
Condizioni
·      preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazioneemessa in forma elettronica, relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dall’ente debitore, con la data prevista per il pagamento
 
Modalità di compensazione
·      presentazione in forma telematica del Modello F24, entro le ordinarie tempistiche per il versamento delle imposte e dei contributi, con registrazione nella piattaforma dell’avvenuta compensazione
 

 


[1]Come modificato dall’art.1, co.1, lett.d, del D.Lgs. 192/2012.
[2] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973. Per la compensazione nel corso del 2017, cfr. anche l’art.9-quater, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 e News ANCE n.29123 del 27 giugno 2017.
[3]Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
[4]Cfr. anche art.17 del D.Lgs. 241/1997.