Commissione ROP Provinciale – Decreto Correttivo Codice Appalti – Proposte Ance Aies Salerno: Subappalto, Avvalimento, Project Financing

Decreto Correttivo Codice Appalti/1 – Proposte Ance Aies: Subappalto, Avvalimento e Project Financing.

Ance Aies Salerno, con la sua Commissione ROP provinciale, ha licenziato proposte per il Decreto Correttivo al Codice Appalti, in via di emanazione.

In sintesi alcune proposte già presentate al Ministero Infrastrutture e Trasporti e valutate dagli organi preposti.

SUBAPPALTO

Proposta comma 6 art 10

Eliminare la necessità di indicare la terna di subappaltatori, oppure limitare tale obbligo solo per gli appalti sopra soglia eliminando la facoltà dell’Amministrazione appaltante di poter richiedere tale specificazione per quelli sotto soglia come attualmente previsto In caso di resistenza della disposizione prevedere la possibilità di indicare da “uno a tre subappaltatori”, in quanto il rapporto di subappalto è di carattere fiduciario e potrebbero sussistere anche difficoltà nel determinare i potenziali subappaltatori in numero di tre.

Proposta comma 14 art. 105

Eliminare l’impossibilità di ribassare i costi della “manodopera” del subappaltatore, oppure prevedere l’obbligo di determinare nel bando i costi della manodopera per l’appalto. Questo sia per le gare esperite con il massimo ribasso (non esistendo più la specificazione esistente con il precedente codice del costo della manodopera di appalto non soggetta a ribasso per il concorrente) che per quelle con offerta economicamente più vantaggiosa.

Proposta comma 2 art. 105
Per quanto attiene ai noli a caldo ed alle fornitura con posa in opera riprendere la disposizione di cui al precedente comma 11 art. 118 Decreto Legislativo 163/2006, determinando quindi cosa conduca a costituire subappalto e non cosa non conduca come è nell’attuale dizione, con inserimento del termine “inferiore” rispetto a quello “superiore” utilizzato in precedenza La nuova formulazione può condurre a problematiche in sede di applicazione della disposizione, in quanto l’attuale formulazione potrebbe essere interpretata in modo difforme a quella precedente.

AVVALIMENTO

Proposta comma 11 art. 89

Operare una riformulazione del comma 11 rendendo più agevole la lettura. L’attuale stesura del comma “Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico ….” conduce a ritenere con interpretazione letterale che il divieto di avvalimento, in caso di sussistenza di opere specialistiche di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto, riguardi l’intero appalto ivi comprendendo le altre categorie e quella prevalente. La proposta più semplice sarebbe quella di inserire semplicemente “Non è ammesso l’avvalimento per i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”. D’altronde l’attuale locuzione contenuta nel comma 11 “oltre ai lavori prevalenti” potrebbe indurre a ritenere che il divieto non sussista quando le categorie cosiddette specialistiche per il loro importo si palesino “prevalenti”. Al di la dei due punti approfonditi, sarebbe auspicabile, infine, che fossero eliminate richieste che aggravano il procedimento e non consentono l’ampia partecipazione delle imprese ad un bando di gara. Nello specifico di un bando che chiede, oltre alla qualificazione come previsto dalla legge, certificati di esecuzione lavori degli ultimi 5 anni di attività: tale richiesta è, a nostro avviso, una misura ostativa alla partecipazione, tenuto conto della crisi che le imprese stanno vivendo da anni che, di fatto, hanno limitato i lavori.

PROJECT FINANCING

Art. 183 e Art. 23 D. Lgs 50/2016

L’utilizzo della Finanza di progetto è regolata dall’art. 183 del D. Lgs 50/2016, secondo il quale un’impresa può presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità. Tale articolo rimanda all’art. 23 del vigente Codice, per il quale è necessario che l’impresa presenti un “progetto di fattibilità“, redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, geognostiche e di studi preliminari sull’impatto ambientale. Ciò può determinare uno “stallo” un “aggravio” per l’impresa promotrice che può non avere le competenze specifiche e sicuramente la legittimità della PA per presentare un Progetto di Fattibilità così articolato (sondaggi su area pubblica, acquisizione pareri, etc. etc.).

Proposta

La proposta che Ance Aies Salerno ha presentato al MIT è stata eliminare la previsione normativa (modifica dell’art. 23 e/o art. 183) per la quale l’impresa, che vuole proporre ad un’Amministrazione proposte per la realizzazione in concessione di lavori pubblici, deve produrre “il progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato“, oppure traslare tale richiesta  a momento successivo, inserendo una fase intermedia, attualmente non contemplata, nella quale l’impresa proponga solo l’idea con un proprio piano economico finanziario. Solo in caso l’idea dovesse trovare interesse nell’Amministrazione l’impresa sarebbe obbligata, per continuare la procedura a presentare la documentazione prevista dal comma 15 art. 183. In tal modo  il progetto di fattibilità, che nella fattispecie sarebbe di competenza dell’impresa e non già dell’Amministrazione, come è invece nel caso di  cui al comma 1 dell’art. 183 e tutti i costi correlati alla citata documentazione sarebbero sostenuti solo nel caso di approvazione in linea di principio dell’idea e non già a prescindere ed in modo preventivo.