Come è disciplinato il Pagamento e la Fatturazione dei Subappaltatori?

A tutela dei soggetti sub affidatari di lavori pubblici con l’art. 18 comma 3bis della
Legge 55/1990 è stato introdotto l’obbligo da parte dell’appaltatore di produrre
alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ogni pagamento ricevuto, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti via via dallo stesso corrisposti a detti
soggetti.
Tale possibilità era alternativa a quella principale, dettata dalla disposizione
citata, per la quale veniva previsto il pagamento diretto ai subappaltatori da
parte dell’Amministrazione, essendo l’appaltatore tenuto a comunicare, in
questa ipotesi, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con specificazione
del relativo importo.
Il bando di gara doveva quindi specificare quale delle previsioni legislative era
applicabile alla fattispecie della procedura instaurata.
Nel concreto, anche se il pagamento diretto risultava contemplato come ipotesi
primaria, anche al fine di non appesantire l’attività burocratica, quasi nessuna
amministrazione pubblica ha fatto ricorso a tale procedura.
L’art. 18 comma bis della Legge 55/1990 non risulta modificato dalla Legge
109/1994 ne dal DPR 554/999, essendo quindi la previsione applicabile anche
dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, come chiarito dall’attuale ANAC
con Determinazione 8/2003 del 26 Marzo 2003.
La norma, pur meritoria, era comunque incompleta, in quanto non sanzionava
esplicitamente l’omissione nella trasmissione delle fatture quietanzate da parte
dell’appaltatore, né i possibili rimedi sostitutivi.
L’attuale ANAC, intervenuta in merito, con propria Determinazione 7 del 28
Aprile 2004, aveva chiarito come, in caso di mancato pagamento dei
subappaltatori, ovvero di carenza di produzione delle fatture quietanzate entro
20 giorni dal relativo pagamento disposto nei confronti dell’appaltatore,
l’Amministrazione Pubblica non avesse potere di intervento in surroga, potendo
però l’omissione, se non idoneamente motivata “concretare un grave
inadempimento delle obbligazioni del contratto”, ai sensi dell’art. 119 del DPR
554/999, con conseguente attivazione della procedura di risoluzione del
contratto.
Il testo originario del nuovo codice dei contratti, Decreto Legislativo 163/2006,
non ha innovato la materia, ribadendo sostanzialmente all’art.118 comma 3
quanto previsto dal precedente art. 18 comma 3bis della Legge 55/990.
Solo con le modifiche introdotte al codice dal Decreto Legislativo 113/2007, è
stato contemplata una specifica sanzione in caso di mancata trasmissione delle
fatture quietanzate dei subappaltatori “Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine,
la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari.”.
Le modifiche poi intervenute in tema, lasciata inalterata la sanzione, hanno
esteso le tutele predette non solo ai subappaltatori, ma anche alle forniture, al
ricorrere di particolari situazioni, privilegiando il pagamento diretto, a cui si può
far ricorso, con alcune cautele, anche in assenza di esplicita previsione del bando.
E’ da ricordare come l’Amministrazione abbia esatta cognizione del rapporto tra
appaltatore e sub affidatari, almeno per quanto riguarda i subappaltatori ed i
contratti di fornitura con posa in opera.
Inquadrato brevemente l’istituto è ora da verificare quali siano le fatture di cui
l’appaltatore deve dimostrare l’avvenuto pagamento entro 20 giorni da quello
ricevuto dalla stazione appaltante.
Questo perché il contratto di subappalto potrebbe prevedere ipotesi modalità di
pagamento del sub affidamento diverse da quelle disciplinate nel rapporto
Amministrazione / appaltatore.
Si premette, per completezza, come la mancata liquidazione delle competenze
del subappaltatore potrebbe dipendere da contestazioni insorte tra questo
ultimo e l’appaltatore.
In questo caso l’art. 170 comma 7 del DPR 207/2010, ha previsto “qualora
l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori
eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore
dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori”.
Fuori da tale ipotesi patologica, qualora il contratto di subappalto dovesse essere
“passante”, cioè contemplare la liquidazione all’atto del corrispondente
pagamento da parte dell’Amministrazione, la procedura sarebbe lineare.
L’appaltatore sarà tenuto a dimostrare l’avvenuta quietanza delle fatture del
subappaltatore (rispetto alle quali l’Amministrazione potrà verificare il rispetto
delle disposizioni della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010) relative a lavori
contemplati nel SAL, a cui si riferisce la liquidazione ricevuta
dall’Amministrazione.
Nel caso in cui non vi dovesse essere la clausola “passante”, avendo le parti
disciplinato in modo diverso il rapporto, prevedendo pagamenti periodici,

indipendentemente dall’avvenuto incasso delle corrispondenti somme da parte
dell’appaltatore (l’ipotesi peggiorativa non sarebbe da ritenersi ammissibile per il
suo chiaro intento elusivo) l’obbligo di questo ultimo, nei confronti
dell’Amministrazione, sarebbe comunque limitato ai lavori svolti dal
subappaltatore, contemplati nel proprio SAL, a cui si riferisce la liquidazione
ricevuta dall’Amministrazione.
Fatto salvo l’effetto interno di eventuale inadempimento nei confronti delle
diverse modalità di pagamento concordate, l’Amministrazione non avrebbe
potere di verifica e di intervento sanzionatorio, se non in riferimento alla parte di
lavoro del subappaltatore dedotta nel SAL dalla stessa pagato all’appaltatore.
In altre parole l’obbligo del pagamento ai sub affidatari, e quindi della sua
dimostrazione tramite le fatture quietanzate, sussiste non rispetto all’importo
dei lavori eseguiti dal sub affidatario all’atto della liquidazione eseguita dalla PA,
ma a quello dedotto nella liquidazione di riferimento.
Per quanto esposto sussiste l’onere dell’appaltatore di dimostrare alla stazione
appaltante, entro 20 giorni dall’avvenuto incasso delle somme dalla stessa
corrisposte, il pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori rispetto ai
lavori dagli stessi eseguiti (come desumibili dalla contabilità di riferimento) in
relazione al SAL ricevuto.
In ultimo è da specificare come, con l’entrata in vigore della Legge 136/2010,
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’obbligo di produzione delle fatture
quietanzata potrebbe essere assolto in alternativa con trasmissione di copia
conforme del corrispondente bonifico effettuato sul conto corrente dedicato del
subappaltatore.

Conseguentemente, in risposta al quesito sottoposto dalla Vostra associata, può
essere ritenuto che l’operato dell’Amministrazione non sia conforme a
legislazione di riferimento.
Questo chiaramente salva la disamina della motivazione che nella fattispecie ha
condotto l’Amministrazione a domandare la produzione delle fatture quietanzate
del subappaltare per l’intero sub affidamento, anche se i lavori dello stesso non
risultano ultimati.