COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – Le indicazioni degli ingegneri
Indicazioni sul CCT nella fase antecedente l’esecuzione del contratto
Il Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma ha adottato, lo scorso 16 aprile, un documento di indirizzo per l’omogena applicazione e ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle funzioni del CCT nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, previsto all’articolo 6, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 120/2020.
Tale provvedimento, elaborato da un Gruppo di lavoro – cui ha contribuito anche l’ANCE e composto da esperti nel settore dei lavori pubblici – fa seguito all’adozione, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, delle “linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre2020, n. 120” (vedi NEWS ID N. 43258 DEL 25 GENNAIO 2021)
Linee guida alla cui stesura ha partecipato attivamente la stessa Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma che, poi, in forza della sua competenza di legge sulla formazione obbligatoria e sui compensi professionali, ha ritenuto di fornire le ulteriori indicazioni contenute nel documento in esame.
Per quanto di interesse, si ricorda che il decreto “Semplificazione” (n. 76/2020) consente, fino al 31 dicembre 2021, tra le altre cose, alle stazioni appaltanti di costituire il CCT, per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento, al fine di risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione;
Tenuto conto dell’importanza che l’istituzione di detto organo può avere in tale fase, al fine di superare le numerose incertezze interpretative sulle regole applicabili, il Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione de qua ha ritenuto opportuno dare il proprio contributo per favorire l’omogenea applicazione di detto istituto e così accelerare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al Paese.
Entrando nel merito del documento, si evidenziano di seguito i principali contenuti di interesse.
Ø PREMESSA
In apertura, il documento chiarisce quali sono le prerogative e il ruolo che il CCT è chiamato a svolgere nella fase che precede l’esecuzione dei lavori.
In particolare, esso costituisce uno strumento di ausilio, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata performance delle prestazioni delle stazioni appaltanti e dei commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 9 del decreto cd “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019).
In tale ottica, l’istituzione di detto organo è da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei lavori, in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio del Parse, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del Recovery Fund.
Ø AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1)
Le linee guida precisano che:
1) lo scopo del CCT facoltativo è quello di risolvere, mediante l’espressione di pareri in 15 giorni, problematiche tecniche o giuridiche che la stazione appaltante o il responsabile del procedimento possono incontrare nelle fase antecedenti l’esecuzione del contratto;
2) al fine di salvaguardare il ruolo di terzietà e imparzialità ad esso conferito dalla norma, tale organo non si sostituisce all’operato della P.A. nelle attività istruttorie e ordinarie ma si esprime esclusivamente su specifici quesiti;
3) Il ricorso allo stesso riguarda gli affidamenti d lavori volti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione, di qualunque importo.
Ø COSTITUZIONE, DURATA E REQUISITI (art. 2)
Anzitutto, viene chiarito che il CCT può essere costituito in ogni momento della fase antecedente all’esecuzione di un’opera pubblica, in relazione alle esigenze di ausilio avvertite dalla stazione appaltante; altrettanto, lo scioglimento può essere disposto in ogni momento, al più tardi una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace.
Quanto alla composizione, si ribadisce che il CCT è costituito da 3 componenti, di cui due nominati dalla stazione appaltante e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.
Per le opere di esclusivo interesse comunale, si prevede che il presidente sia nominato dalla Regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero è stazione appaltante o finanziatore dell’opera, si raccomanda che la nomina avvenga su designazione di un organo competente in materia di lavori pubblici, che garantisca terzietà.
Si suggerisce, inoltre, alle stazioni appaltanti di chiedere ad organismi competenti in materia di lavori pubblici di individuare una terna di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di presidente, anche al fine di disporre tempestivamente di alternative nei casi di incompatibilità e non disponibilità del terzo componente.
Si raccomanda altresì alle stesse di nominare, tra i componenti, almeno un ingegnere o architetto e un giurista, nonché di verificare in concreto le situazioni di incompatibilità nel caso in cui si ravvisi l’opportunità di far proseguire le attività del CCT anche nella fase di esecuzione, fermo restando la necessità di procedere alla sostituzione di uno dei componenti con uno di nomina dell’operatore economico contraente.
In ogni caso, la nomina dei componenti, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla SA, è esclusa dalle procedure concorsuali.
Ø FUNZIONI e COMPETENZE (art. 3)
Al CCT può essere devoluta, per il tramite del RUP, l’esame di questioni e problematiche tecniche e giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase antecedente all’esecuzione del contratto.
Circa i documenti, viene precisato che il RUP ha l’onere di fornire al CCT l’intera documentazione disponibile, incluso il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione, ove già redatti, e comunque ogni altra documentazione pertinente e utile.
Ø DETERMINAZIONI (art. 4)
In relazione alla natura delle determinazioni del Collegio, il documento de qua specifica che il CCT esprime pareri non vincolanti per il RUP e la stazione appaltante nell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Detti pareri non hanno natura di lodo contrattuale ma assolvono ad una funzione consultiva facoltativa.
L’inosservanza degli stessi verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo (art. 6, c. 3, DL 76/2020).
Quanto all’attività del CCT, si precisa che:
1) detto collegio può fissare riunioni periodiche per ricevere aggiornamento sulle attività di competenza della stazione appaltante;
2) in assenza di quesiti, non può intervenire autonomamente o emettere pareri.
Ø COMPENSI (art. 5)
In merito ai compensi dei componenti, si precisa che
1) non possono essere posti a carico dell’operatore economico;
2) sono determinati secondo i parametri indicati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle linee guida di cui in premessa. In ogni caso, l’importo degli stessi sarà calcolato con riferimento all’importo dei lavori e sarà liquidato mediante acconti;
3) sono indicati nel quadro economico dell’opera alla voce imprevisti.
In allegato il testo del documento in commento, a cui si rimanda per una disamina completa della disciplina.