Codice della crisi d’impresa – Modifica degli statuti con la nomina degli organi di controllo

Il 16 dicembre 2019 scatta l’obbligo, per le s.r.l. e le società cooperative dotate di specifici requisiti patrimoniali, reddituali e di lavoratori dipendenti, di adeguare lo statuto e l’atto costitutivo con l’indicazione relativa alla nomina dell’organo di controllo.
Lo prevede, come noto, l’art.379, co.3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Si ricorda che tale adempimento deve essere effettuato dalle s.r.l. e dalle società cooperative tenute, dallo scorso 16 marzo, alla nomina dell’organo di controllo (sindaci o revisori)[1].
Si tratta, in particolare, delle società che, nel 2017 e 2018 abbiano superato i seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità[2].
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo codice).
Infatti, quest’ultima disposizione stabilisce che la notifica agli amministratori relativa al rischio di crisi d’impresa costituisce, per il sindaco, una causa di esonero dalla responsabilità solidale per le eventuali azioni (o omissioni) dannose successive compiute dagli amministratori.
Tale indicazione, nel Codice della crisi, assume rilevanza tenuto conto che, dal punto di vista generale, gli amministratori ed i sindaci sono solidalmente responsabili nei confronti della società e dei soci (cfr. art. 2407, co.2, del codice civile).
Per quel che riguarda il regime sanzionatorio relativo al mancato adeguamento dello statuto/atto costitutivo, non vi sono specifiche disposizioni nel Codice della crisi d’impresa, ma occorre richiamare:
• la regola generale di cui all’art.2631 del codice civile, riferita all’ “omessa convocazione dell’assemblea”, la quale stabilisce che:
«Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci».
In sostanza, l’amministratore è ritenuto responsabile, con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro, nell’ipotesi in cui non provveda a convocare l’assemblea (entro il prossimo 16 dicembre);
• la sanzione correlata al cd. “impedito controllo” di cui all’art.2625 del codice civile, la quale stabilisce che:
«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (…)».
Tale disposizione, quindi, presuppone un comportamento doloso dell’amministratore al quale è correlata la sanzione amministrativa fino a 10.329 euro.
Per tale motivo, si ritiene che la semplice mancata convocazione dell’assemblea non comporti l’applicazione della sanzione, in assenza di una comprovata condotta lesiva da parte dell’amministratore.
In ogni caso, l’ANCE sta proseguendo nelle proprie iniziative presso le competenti Sedi parlamentari (DL Fiscale e DdL di Bilancio 2019) e governative (Ministero della Giustizia e MISE) al fine di ottenere la proroga dell’obbligo di adeguamento degli statuti societari delle s.r.l. con la nomina degli organi di controllo, che andrebbe spostato almeno sino al 30 aprile 2020 (termine di approvazione dei bilanci 2019).

Per completezza, si ricorda, altresì, che, per le società di persone, gli amministratori sono responsabili in modo personale (con il proprio patrimonio – cfr. ad esempio, artt.2267 e 2304 del codice civile).
Ciò non vale per le società di capitali (tra cui le s.r.l.), con riferimento alle quali gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio ma solamente con il capitale sociale (cfr. art.2462 del codice civile). A tale regola fa eccezione il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società[3], in presenza delle quali gli amministratori sono personalmente responsabili in caso di mancata conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art.2486, co.2, del codice civile)[4].
Peraltro, proprio con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, con alcune modifiche al codice civile (artt.2476 e 2486), il Codice della crisi d’impresa accentua la responsabilità degli amministratori.
In particolare, l’art.2476, co.4, del codice civile prevede espressamente che essi rispondano verso i creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti[5].
Viene, inoltre, introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio (specie nell’ipotesi in cui manchino le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare – cfr. art.2486, co.3, del codice civile).

[1] Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.” – ID n.37097 del 17 settembre 2019.
[2] Come noto, come anche auspicato dall’ANCE, il “Decreto Sblocca cantieri” (DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019), ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto stabilito in origine nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Si ricorda che quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che avessero superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa – Nomina degli organi di controllo – Nuovi requisiti” – ID n. 36279 del 10 giugno 2019 e “DL 32/2019 – Decreto sblocca cantieri: Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.” – ID n.36354 del 18 giugno 2019.
[3] Ad esempio, la liquidazione giudiziale, cfr. l’art.2484 del codice civile.
[4] Art. 2486 codice civile – Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
[5] Art. 2476 codice civile – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.