Codice dei contratti: in Gazzetta Ufficiale le misure per il sottosoglia
Il Decreto Legge n. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza” è arrivato in Gazzetta Ufficiale. Tale Decreto conferma le previsioni relative alle modifiche introdotte nei criteri di affidamento dei contratti sotto-soglia in deroga al Codice dei contratti. E’ possibile, per i lavori sottosoglia, procedere all’affidamento dei lavori e dei servizi e forniture compresi, anche, gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria, soltanto con affidamenti diretti o procedure ristrette in funzione dell’importo dei lavori, servizi e forniture.
Due sono le alternative di affidamento nel sottosoglia
Un Ente appaltante può procedere all’affidamento dei contratti sottosoglia utilizzando alternativamente:
- le norme previste nell’articolo 36 del Codice dei contratti (che non è stato né sospeso, né sostituito dal decreto-legge n. 76/2020 e dal decreto-legge n. 77/2021);
- le norme contenute nel più volte citato decreto-legge n. 76/2020 oggi modificato ed integrato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021.
In pratica si ha l’anomala situazione che è possibile riscontrare nei seguenti casi.
Affidamenti di lavori di importo pari a 500.000 euro
Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del vigente Codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.
Applicando, invece, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.
Tale doppia possibilità di utilizzare l’una o l’altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.
Affidamenti di lavori di importo pari a 1.000.000 euro
Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Applicando, invece, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.
Tale doppia possibilità di utilizzare discrezionalmente o una o l’altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti con l’aggravante, in questo caso che si tratta di due procedure (aperta o negoziata) di natura profondamente diversa.