CODICE DEI CONTRATTI E DECRETO SEMPLIFICAZIONI: IL MIT DEFINISCE LE OBBLIGATORIETÀ
Che le modifiche apportate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) abbiano generato non pochi dubbi agli operatori del settore, è un fatto ormai risaputo e certificato se consideriamo la quantità di pareri arrivati dal supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
A seguito di queste problematiche, arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Circolare 18 novembre 2020, n. 45113 recante “Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120” che interviene su vari aspetti legati alle modifiche definitive ed a tempo introdotte al Codice dei contratti pubblici dal Decreto semplificazioni.
Nel dettaglio la recente circolare del MIT interviene sulle problematiche relative agli appalti pubblici, all’edilizia e all’ambiente.
Procedure ordinarie sempre in vigore
Relativamente agli appalti pubblici la circolare fissa, una volta e per tutte la non obbligatorietà delle modifiche a tempo introdotte dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 ed, infatti, si legge nella stessa che “In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sotto soglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila, per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’artico lo 36 del Codice dei contratti”.
Nel dettaglio anche se non detto esplicitamente il “sarà possibile” ha l’indubbio significato è quello che le procedure ordinarie sono sempre in vigore e che è l’Ente appaltante a decidere, di volta, in vola quali applicare. Non così precise come nel sottosoglia le indicazioni relative agli appalti sopra soglia e nella circolare viene precisato che “Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggia re la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”
Si tratta, quindi, della possibilità di derogare alle procedure ordinarie nel caso in cui, appunto “i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”.
Ritornando agli appalti, nella circolare, tra l’altro, è, anche, precisato che, nell’ottica
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di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica e di consentire agli aggiudicatari di proseguire nell’attività in corso, nonostante la crisi economica originata dall’emergenza epidemiologica COVID-19, si è provveduto a:
-escludere, per gli affidamenti fino alla soglia comunitaria, l’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice;
-autorizzare, in ogni caso (e, dunque, senza uno specifico obbligo di motivazione), la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice , nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
-limitare i casi in cui la visita dei luoghi e la consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati siano condizioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara;
-consentire l’avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020 si provveda all’aggiornamento di detti documenti;
-autorizzare, in relazione ai lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 e relativamente alle lavorazioni effettuate alla medesima data, il direttore dei lavori, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ad adottare lo stato di avanzamento dei lavori, con conseguente pagamento dell’importo dovuto entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento che deve essere emesso contestualmente al SAL ovvero entro e non oltre cinque giorni dall’adozione del SAL;
-riconoscere in favore degli operatori economici, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus COV ID-19;
-qualificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19
Ovviamente le citate nuove misure si aggiungono a quelle contenute nell’articolo 207 del decreto legge “rilancio” che prevede, temporaneamente, l’incremento dal 20% al 30% della percentuale dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Contratto e della possibilità di riconoscimento, a titolo di anticipazione, di una somma non superiore al 30% del prezzo anche in relazione agli affidamenti non disciplinati, ratione temporis, dal Codice, nonché in favore degli operatori economici che abbiano già usufruito della stessa (in misura inferiore a detto limite) ovvero che abbiano dato inizio ai lavori senza averla richiesta .
Fonte: lavoripubblici.it
In allegato la Circolare del MIT