Codice dei Contratti: al via la consultazione pubblica del MIT sul Regolamento di attuazione
Ai sensi dell’art. 216, comma 27 – octies, del Codice, tale provvedimento dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge 55/2019, di conversione del Decreto cd “ sbloccacantieri” (n. 32/2019) – avvenuta lo scorso 18 giugno – e quindi entro il prossimo 15 dicembre.
In esso, confluiranno le linee guida e i decreti adottati in materia di requisiti dei progettisti (art. 24, comma 2); compiti del RUP (31, comma 5); procedure sotto soglia UE (36, comma 7); elenco categorie SIOS (89, comma 11); verifica di conformità e di collaudo (111, commi 1 e 2); qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali (146, comma 4; 147 commi 1 e 2; 150, comma 2).
Tali provvedimenti, medio tempore, rimarranno transitoriamente in vigore a condizione che siano compatibili con il Codice – e quindi con le modifiche ad esso apportate dalla legge 55 sopracitata – e con le procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, in tema di pagamenti della P.A. (n. 2017/2090) e per violazione delle direttive UE 23/24/25 del 2014, in materia di contratti pubblici (n. 2018/2273).
Nello specifico, il Regolamento andrà a regolare le seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
A decorrere dalla sua entrata, viene inoltre prevista la cessazione di efficacia di tutte le linee guida cd. “non vincolanti” (di cui all’articolo 213, comma 2, del Codice) che l’ANAC ha adottato su tali materie, nonché di quelle che comunque siano in contrasto con le nuove disposizioni recate dal regolamento medesimo.
Per quanto invece riguarda i provvedimenti già adottati o ancora da adottare su materie diverse, questi resteranno in vigore o potranno essere adottati anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Quanto alla consultazione, l’ANCE nazionale sta predisponendo il documento di risposta che, naturalmente, terrà conto di tutte le posizioni approvate dagli organi decisionali dell’Associazione.
Gli Uffici dell’ANCE restano a disposizione per qualunque chiarimento dovesse occorrere.