Codice Appalti: verso la Gazzetta il Decreto sulla Direzione Lavori

Uno dei Decreti attuativi del Codice più attesi è stato registrato alla Corte dei Conti, ma la piena attuazione è ancora lontana.

Includendo il decreto sul direttore dei lavori, di imminente pubblicazione, sono 26 i provvedimenti finora perfezionati, sui 62 complessivi previsti dal codice (tra linee guida, decreti Mit, interministeriali e di altre amministrazioni). Va sempre ricordato che mancano all’appello il decreto sulle stazioni appaltanti, sui livelli di progettazione, le linee guida sul rating d’impresa, mentre in altri casi, ci sono decreti pubblicati che richiedono ulteriori step attuativi, come per esempio le regole per le commissioni di gara esterne, solo parzialmente attuate dal recente decreto Mit-Mef del 16 aprile.

Il decreto Mit sul direttore dei lavori 
Il provvedimento del Mit tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera (unico parere pervenuto dal Parlamento) e del lavoro tecnico in sede di conferenza unificata.
Uno degli aspetti più delicati è il rapporto tra il direttore dei lavori e le altre figure chiave in cantiere: Rup, esecutore e coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il decreto in uscita in Gazzetta prevede chiarisce che «il direttore dei lavori riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni». In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, il decreto chiarisce che resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. «Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio – si legge inoltre nel testo – il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento». L’ultima indicazione sul rapporto tra direttore e altre figure di cantiere prevede che «laddove l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori».

Fonte: Quotidiano del Sole e 24ore – Edilizia e Territorio