Codice appalti: ulteriori indicazioni sul transitorio SOA

L’ANAC ha pubblicato su proprio portale web il Comunicato del 3 agosto 2016, in cui sono contenute “ulteriori indicazioni interpretative sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.
Infatti, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha ritenuto di dover implementare le indicazioni contenute nel comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 e nelle Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016.
 In particolare, al fine di risolvere alcune situazioni di vacatio legis, determinatesi con l’abrogazione (integrale) del d.lgs. 163/2006 e (parziale) del Regolamento 207/2010, il Consiglio dell’Autorità è tornata sulla disciplina transitoria della qualificazione SOA, che sarà in futuro oggetto di specifiche Linee Guida emanate dalla stessa ANAC (artt. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice).
 La soluzione individuata dall’ANAC (già espressa, per quanto riguarda i consorzi stabili, nelle suddette Faq) è quella di ritenere, medio tempore, ancora efficaci le disposizioni abrogate dal Codice, laddove queste siano richiamate nella parte del Regolamento ancora in vigore.
Pertanto, devono ritenersi ancora vigenti, anche in linea con quanto auspicato dall’ANCE:
a)  le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate c.d. “variate” ossia contemplate dall’allegato A del D.P.R.34/2000 e poi modificate dall’allegato A del D.P.R.207/2010. Il riferimento è alla disciplina (contenuta nei commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357 del D.P.R.207/2010) che consente anche la suddivisione fittizia dei certificati di esecuzione dei lavori in OG11 nelle percentuali del 40-40-20 (estesa – in via interpretativa dall’AVCP – anche ai lavori privati);
b)    la deroga concernente la dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica (comma 23, dell’art. 357 citato), che consente di conservare, presso la stessa impresa, l’incarico di direttore tecnico a quei soggetti che, pur non essendo in possesso degli idonei titoli/requisiti abilitativi, svolgevano tale funzione già alla data di entrata in vigore del D.P.R.34/2000. Da notare che, nelle more dell’emanazione del DM con cui il MiBACT disciplinerà l’intera qualificazione per gli interventi sui beni culturali, è ragionevole ritenere che tale deroga interessi anche l’architetto previsto nella categoria OG2;
c)             l’istituto dell’avvalimento c.d. “stabile” o “infragruppo”, ossia quello previsto dall’art. 88 del citato D.P.R. 207/2010, che richiama l’(abrogato) art. 50 del d.lgs. 163/2006, attraverso cui un’impresa può ottenere l’attestazione, utilizzando i requisiti messi a disposizione da altra impresa apparente allo stesso gruppo; ciò, nonostante tale istituto non sia più esplicitamente disciplinato nel nuovo Codice.
Ad integrazione di quanto stabilito dall’ANAC, può aggiungersi che, in attesa delle Linee Guida sulla qualificazione per i lavori (di cui all’art. 83, co. 2, del nuovo Codice, da emanarsi entro il 19 aprile 2017), la disciplina di dettaglio dei tre istituti sopra evidenziati resta affidata al c.d. “Manuale SOA”.
 Infine, l’Autorità ha ritenuto di dare una risposta più articolata sull’incremento della qualificazione per quelle imprese, in possesso di un attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. 207/2010 (ed in corso di validità), che abbiano sottoscritto un contratto di integrazione con la SOA (di classifica o di categoria) entro il 19 aprile 2016 (compreso), ossia in vigenza del D.lgs. 163/2006).
 In particolare, l’Autorità chiarisce come possa essere utilizzato il decennio, come periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti di attestazione, abrogato a far data dal 20 aprile.
Ora, ad avviso dell’ANAC, le SOA possono ancora considerare il decennio, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
a)      la variazione incida su una attestazione in corso di validità, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (ossia contratto cd. “originario” sottoscritto entro il 19 aprile 2016, data di pubblicazione in G.U. del nuovo Codice dei contratti),
b)      siano inserite lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula dell’ultimo contratto di attestazione, antecedente il contratto di integrazione; nel caso di lavorazioni non completate, è considerata la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.
Diversamente, qualora – in vigenza del nuovo Codice dei contratti, che non riproduce il decennio – l’impresa sottoscriva con la SOA un contratto finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, inserendo i lavori eseguiti successivamente alla stipula dell’ultimo contratto di attestazione con la stessa SOA, quest’ultima deve considerare l’ordinario arco temporale di riferimento di 5 anni.
In questo secondo caso, la SOA sposta in avanti (trasla) il periodo di riferimento della qualificazione:
a)   decurtando dal computo per l’attestato i lavori che non rientrano nel quinquennio antecedente la stipula del contratto di integrazione dell’attestazione originaria, anche se già presentati in sede di rilascio della vigente attestazione,
b)   considerando, in questo arco temporale, i certificati riferiti al esibiti nelle categorie di cui si chiede l’integrazione temporale.
Laddove siano presenti nello stesso attestato più categorie, il possibile effetto di quest’ultima disposizione, è l’emissione da parte delle SOA di un nuovo attestato con una o più categorie “integrate”, che si riferiscono all’arco temporale dell’ultimo quinquennio, ed altre categorie ancora ferme al precedente decennio, perché riamaste invariate rispetto all’attestato “originario”.