Codice Appalti – Pareri Commissioni Parlamentari: inserite molte proposte Ance.
Nei giorni scorsi, le commissioni di Camera e Senato hanno approvato i pareri di competenza sullo schema di nuovo Codice dei contratti pubblici.
Durante l’iter in Parlamento, oltre a partecipare alle audizioni presso le Commissioni di Camera e Senato, l’Ance ha sensibilizzato i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari e numerosi esponenti delle Commissioni di riferimento, organizzando più di 50 incontri.
Grazie a questa intensa e capillare azione dell’ANCE, i pareri approvati dal Parlamento raccomandano al Governo l’adozione di diversi correttivi al Codice, molti dei quali vanno nel senso auspicato dall’Associazione, in un’ottica di maggiore apertura del mercato e tutela della concorrenza.
In particolare, nel parere approvato dal Senato, sono presenti molte delle proposte ANCE, tra cui in particolare le seguenti:
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- ridurre a 3 milioni di euro il tetto per il ricorso alle procedure negoziate (osservazione n. 12);
- rendere non prevedibile il metodo di determinazione della soglia di anomalia e prevedere metodi di calcolo della stessa più equilibrati (osservazione n. 16);
- rendere più stringente l’obbligo di suddivisione in lotti (osservazione n. 21);
- prevedere una definizione di “lotto quantitativo” non sovrapposta a quella di lotto “funzionale” (osservazione n. 78);
- in tema di revisione prezzi, fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi nel 2 per cento dell’importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento, la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa osservazione n. 23);
- in materia di revisione prezzi, inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei CCNL sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente (osservazione 24);
- in tema di consorzi stabili, prevedere requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle MPMI (osservazione n. 27);
- procedere ad una maggiore tipizzazione dell’illecito professionale, nel presupposto che il mezzo di prova debba essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado; nonché uniformare la disciplina dei settori speciali sul punto a quella prevista per quelli ordinari e, infine, prevedere una decorrenza del triennio di rilevanza dell’illecito dal fatto, e non dal provvedimento (osservazione 31)
- reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l’importo della garanzia (provvisoria e definitiva) per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità (osservazione 39);
- introdurre un tetto massimo (20%) al punteggio economico in sede di OEPV nonché il divieto di utilizzo di formule che premiano in misura maggiore i ribassi elevati (osservazione n. 41);
- chiarire che tutte le tipologie di concessionari – inclusi quelli operanti nei settori speciali – sono tenuti all’obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, elevando, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui tale obbligo deve operare (osservazione 63);
- rendere il ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate del tutto residuale ed eccezionale (osservazione 14);
- Introdurre un limite temporale di tre mesi per bandire la gara dalla validazione del progetto, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato, nonché garantire che abbia luogo, da parte della stazione appaltante, la verifica effettiva dell’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato (osservazione 8);
- sulle opere di urbanizzazione “a scomputo”, al fine di evitare interpretazioni erronee, esplicitare che la possibilità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante e (come attualmente previsto nell’art. 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) esplicitare l’esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (osservazione n. 87);
- valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova con riferimento alle ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 95 comma 2 (osservazione 30);
16. con riferimento all’articolo 110 sulla non ammissibilità di giustificazioni “in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente”, ripristinare la formulazione attualmente vigente che fa esplicito riferimento agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del d.lgs. 81/2008, sostituendo altresì la parola “oneri” con la parola “costi” (osservazione 44).
Venendo poi al parere della Camera, questo presenta un contenuto meno dettagliato e puntuale di quello approvato dal Senato, ma nella sostanza presenta forti analogie/sovrapposizioni con quest’ultimo.
Quanto all’iter del provvedimento, lo schema di Codice torna ora al Governo, per la sua approvazione definitiva. L’auspicio, pertanto, è che le indicazioni parlamentari possano trovare ampio accoglimento anche nel testo definitivo