Codice appalti: il calcolo della soglia di anomalia

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016), l’ANAC ha ricevuto numerose richieste – tra cui quelle dell’ANCE – di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
La stessa Autorità ha, quindi, ritenuto opportuno intervenire con il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016, in commento, fornendo ai soggetti interessati alcune “indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso” (cfr. News ANCE ID 26038 del 14 ottobre 2016).
A tal proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 97 del Nuovo Codice Contratti innova in maniera radicale il sistema per l’individuazione della soglia di anomalia, introducendo cinque metodi di calcolo.
Tale sistema, che presuppone un sorteggio, è sostanzialmente in linea con il c.d. “metodo anti-turbativa”, da tempo proposto dall’ANCE con l’obiettivo di rendere non predominabile la soglia di anomalia delle offerte.
Ciò premesso, la novità introdotta dal nuovo Codice appare fondamentale per la definizione delle procedure di gara a prezzo più basso, previsto per lavori sotto il milione di euro, soprattutto quando la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica e, quindi, l’aggiudicatario è automaticamente individuato con la migliore offerta non anomala.
Preso atto delle indicazioni contenute nel Comunicato, l’ANCE ha elaborato uno studio che partendo dalla stessa gara tipo, riproduce i 5 diversi metodi di individuazione della soglia di anomalia.
In particolare, al fine di facilitare l’applicazione dei diversi metodi al caso concreto, nello studio allegato “calcolo della soglia di anomalia: i cinque metodi”, si è scelto di illustrare, passo passo, la procedura che le stazioni appaltanti devono seguire nell’individuazione della migliore offerta non anomala.