Codice Appalti: aggiornate le Linee Guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa

L’Anac ha aggiornato con delibera del 2 maggio 2018, n. 424, le Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, precedentemente approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione del 21 settembre 2016, n. 1005.
 A seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti dal cd. “decreto correttivo”, d.lgs. 56/201/, l’ANAC ha infatti ritenuto opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
 
Rispetto alla formulazione iniziale dell’art. 95 del Codice, con il cd. decreto correttivo sono state infatti revisionate le ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (comma 3), cui si sommano le specifiche disposizioni riguardanti utilizzo necessario di tale criterio, ad es. nell’affidamento di servizi sociali di cui agli artt. 142 e 144 del Codice, e nella gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale di cui agli artt. 183, 187, 188, 195 del Codice.
 Tra le diverse modifiche dell’art. 95 del Codice considerate nella revisione delle linee guide n.2 si segnalano le seguenti:
 
–        il comma 4, il quale stabilisce che può – e non deve -essere utilizzato il criterio del minor prezzo: «fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8 […] A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6, per quanto riguarda l’affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali»;
 
–        il comma 10-bis, il quale prescrive che «la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento»; ciò tuttavia precisando che, laddove alla componete prezzo sia attribuita «un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa»;
 
–        il comma 14-bis, che fa divieto di «attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla base di quanto è stato già definito dal la stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo».
 
Si fa riserva di ulteriore commento.