Clausole “escludenti”: immediata necessità di impugnativa – Sentenza CdS 7296/2024
I Giudici di Palazzo Spada, con la Sentenza n. 7296 del 28 agosto 2024, hanno riaffermato come, in presenza di clausole cosiddette “escludenti”, le stesse debbano essere immediatamente impugnate, con termini che decorrono dalla pubblicazione del bando.
In particolare è stato ribadito, nel rispetto dei principi enunciati dal Cds Ad. Plen. 26 Aprile 2018, come nell’onere di immediata impugnazione del bando di gara rientrino anche le “clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale” (Cons.Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671), ovvero “regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Adunanza plenaria n. 3 del2001)”, ed inoltre “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (c Cons. Stato sez.V, 24 febbraio 2003, n. 980)”, e “condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, Sez.V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293)”.
Anche perché, diversamente opinando, la disapplicazione delle clausola in sede di gara da parte dell’operatore economico si risolverebbe semplicemente nella volontà di offrire un bene difforme da quello richiesto dalla stazione appaltante.
Le clausole escludenti, non sono quindi nulle ma annullabili, potendo essere oggetto di impugnazione nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando.