Cigo – Criteri per l’individuazione dell’unità produttiva

In merito alla nuova normativa che regola gli ammortizzatori sociali, facendo seguito a quanto contenuto nella circolare n. 197/2015, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 7336 del 7 dicembre scorso, indirizzato ai propri operatori di sede, ha fornito le indicazioni ai fini della corretta individuazione della nozione di unità produttiva, nonché del computo del limite delle 52 settimane.

Per le domande pervenute in data successiva al 7 dicembre 2015, gli operatori di sede addetti alle istruttorie delle istanze di Cigo dovranno censire le unità produttive come nuove sedi; a tal fine, dovrà essere verificata la coincidenza dell’indirizzo fornito con quello eventualmente già presente in archivio e riconducibile alla sede legale.

In presenza di più indirizzi differenti, le sedi Inps, relativamente al settore dell’edilizia, ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma, dovranno verificare che:

a) Il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto;
b) I lavori abbiano una durata minima di sei mesi (“data presunta fine cantiere” – quadro b).

Tali requisiti, conferma l’Inps, potranno essere dimostrati allegando all’istanza di Cigo la documentazione probatoria utile a comprovare la sussistenza di tali caratteristiche.

In relazione al computo delle 52 settimane del biennio mobile, fermo restando che si dovrà tenere conto anche dei periodi antecedenti al 24 settembre 2015, le sedi dovranno aggregare i periodi fruiti dalle unità produttive già esistenti e aventi il medesimo indirizzo.

Al riguardo, si ricorda che la nuova normativa ha confermato che, ai fini del computo del suddetto limite massimo integrabile, devono essere presi in considerazione tutti i periodi di integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ne abbia motivato la richiesta per l’unità produttiva interessata dalla Cigo.

ALlegato messaggio Inps n.7336