Chiarimenti dell’Anac su attestazioni Soa

Comunicato ANAC alle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Con comunicato del 31 maggio 2016 l’ANAC ha risolto alcuni dubbi in tema di attestazione posti dalle SOA a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice. Di seguito sono indicati i punti principali.

I. Poteri procedimentali delle SOA

In primo luogo, le SOA hanno chiesto come debbano comportarsi la SOA rispetto a talune delle vicende che darebbero luogo all’avvio del procedimento ai sensi dell’abrogato art. 40, comma 9-ter del d.lgs. 163/2006 secondo cui “Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l’Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all’esercizio dell’attività di attestazione”. L’Autorità si è in merito espressa nel senso che l’abrogazione dell’art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 non impatta sulla permanenza dei relativi poteri procedimentali in capo alle SOA, che restano comunque disciplinati dall’art. 70 del d.p.r. 207/2010.

II. Avvalimento in fase di attestazione

Ancora è stato chiesto all’ANAC come debbano comportarsi la SOA rispetto ai criteri di valutazione da adottare nell’ambito del procedimento di attestazione, con particolare riguardo ai contratti di attestazione sottoscritti sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006 per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in avvalimento ai sensi degli artt. 88 e 89, d.p.r. 207/2010 visto che l’art. 50, d.lgs. 163/2006 (che prevede l’avvalimento in fase di attestazione) non ha trovato conferma nel d.lgs. 50/2016. L’ANAC si è sul punto espressa nel senso che trovano ancora applicazione, nelle more dell’emanazione delle Linee guida a cura dell’ANAC e tenuto conto che i contratti di attestazione sono stati sottoscritti sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006, gli artt. 88 e 89, d.p.r. 207/2010 e, in generale, i principi dettati all’art. 50, d.lgs. 163/2006 (che consente l’avvalimento in fase di attestazione).

III. Utilizzo del quinquennio in fase di attestazione

Inoltre, è stato chiesto come debbano comportarsi le SOA a seguito dell’abrogazione dell’art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006, secondo cui «In relazione all’art. 40, comma 3, lett. b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’art. 47, con le modalità ivi previste». Seppur abrogato l’art. 253, non risulta però abrogato il comma 2, lett. a) dell’art. 7, d.l. 210/2015 che posticipa al 31.07.2016 la scadenza per l’utilizzo dei requisiti speciali maturati negli ultimi dieci anni e, pertanto, è stato chiesto se debba ritenersi ancora vigente il termine predetto. Sul punto, l’ANAC si è espressa nel senso che la norma del d.l. 30.12.2015, n. 210 (conv. con l. 25.02.2016, n. 21) nella parte in cui prevede l’estensione al decennio e fino al 31.07.2016 del periodo utile per la dimostrazione di taluni requisiti di qualificazione, riferendosi ad un articolo del Codice abrogato (art. 253, d.lgs. 163/2006) debba ritenersi essa stessa abrogata implicitamente con applicazione in via transitoria e nelle more dell’emanazione delle Linee guida, del d.p.r. 207/2010. In altri termini, per il futuro, i requisiti di ordine speciale dovranno essere verificati rispetto al quinquennio, come previsto dall’art. 83 del d.p.r. 207/2010.

IV. Attestazione Consorzi Stabili

Infine, è stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto alla possibilità di attestare un consorzio stabile con le regole dettate dall’art. 36, comma 7, d.lgs. 163/2006 (sommatoria classifiche), considerata l’abrogazione degli articoli 36, comma 7 e 34, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/06 e l’efficacia degli articoli 81 e 94 del d.p.r. 207/10 e dell’art 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016. Sul punto, l’ANAC ha sancito che l’art. 36, comma 7, d.lgs. 163/2006 e in generale la disciplina dei consorzi stabili, si ritiene transitoriamente vigente in ragione delle norme contenute agli artt. 81 e 94, d.p.r. 207/2010, che ad essa rinvia, tenuto conto anche delle indicazioni interpretative fornite dall’ANAC nel Manuale sull’attività di qualificazione. (Edilizia e Territorio)