Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE
La cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti di subappaltatori o di fornitori che eseguono lavori non agevolati, purché siano inclusi nel medesimo contratto d’appalto avente ad oggetto gli interventi cui si applicano i medesimi bonus fiscali.
Ammessa anche la cessione a favore di imprese diverse da quella che ha eseguito direttamente i lavori agevolati, ma facenti parte dello stesso Consorzio o della stessa Rete d’imprese.
Queste alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.17/E del 23 luglio 2018, che affronta nuovamente il tema della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus[1]) e di prevenzione sismica (cd. Sismabonus[2]) eseguiti su fabbricati esistenti.
La CM 17/E/2018, innanzitutto, estende anche al Sismabonus i chiarimenti forniti con la precedente CM 11/E del 18 maggio 2018, nella quale, in merito alla cessione dell’Ecobonus, era stato già precisato che:
o i soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure “altri soggetti privati”[3], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A titolo esemplificativo, la medesima CM 11/E/2018 ha menzionato i condòmini, per gli interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati,
o la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (per un totale di 2 cessioni del credito medesimo).
Su entrambi i punti, e riguardo alla cessione sia dell’Ecobonus che del Sismabonus, interviene ora laCM 17/E/2018, chiarendo ulteriormente che:
- anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato”al rapporto che ha dato origine alle detrazioni,
- tra i “soggetti collegati”, potenziali acquirenti dei bonus, rientrano:
– in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete.
La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (e, quindi, anche se astrattamente considerabili come “soggetti collegati” con la detrazione originaria, salva l’ipotesi di cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”);
– i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati;
– i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’Ecobonus, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione).
Seppure viene confermato che anche la seconda cessione debba avvenire necessariamente nei confronti di un “soggetto collegato” con le detrazioni originarie, la CM in commento appare positiva, laddove estende la platea dei potenziali acquirenti i bonus anche ai soggetti che realizzano interventi non direttamente agevolati, purché entrino a far parte del contratto d’appalto principale.
Ciò rende pienamente operativa la piattaforma ANCE-Deloitte, nella quale sono presenti soggetti interessati all’acquisto dei bonus che, seppur non realizzano gli interventi compresi nelle detrazioni, possono ora assumere la qualifica di “soggetti collegati”, partecipando comunque all’appalto principale con forniture di materiali, servizi o lavori specifici, ancorché non agevolati.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che per il Sismabonus, la cessione è ammessa solo in caso di interventi eseguiti su parti comuni condominiali (che danno diritto alle più alte percentuali di detrazione pari al 75% o all’85%, in caso di miglioramento, rispettivamente, di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio[4]), ovvero nell’ipotesi di acquisto di abitazioni facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con aumento di volumetria, situati in zona sismica 1[5].
Sempre per la detrazione connessa ad interventi antisismici, inoltre, è preclusa la possibilità di cedere agli istituti di credito o ad intermediari finanziari anche in caso di beneficiari “incapienti”, tenuto conto che, nell’ambito di questa detrazione, non è stata inserita una previsione analoga a quella stabilita per l’Ecobonus (che invece, per i soggetti “incapienti”, ammette tale possibilità[6]).
Sul punto, si ricorda che, nella CM 11/E/2018 è stato già precisato che nel novero delle “banche e degli altri intermediari finanziari”, che non possono acquistare il credito, rientrano:
o gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’art.106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico,
o tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Sono pertanto esclusi dal novero dei cessionari, a titolo esemplificativo, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
In linea generale, a favore di tali soggetti non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.
Di contro, i crediti risultano cedibili, a titolo esemplificativo, nei confronti:
– degli organismi associativi, compresi i Consorzi e le società consortili (di cui agli artt.2602 e ss del Codice civile), anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– delle Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006 (concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita dal D.Lgs. 115/2008, che all’art.2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
– delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta fermo, comunque, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.
[1] Di cui all’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013
[2] Cfr. art.16, co.1-quinquies e co.1-septies, DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[3]Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.
[4] Cfr. Art.16, co.1-quinquies, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[5] Cfr. Art.16, co.1-speties, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[6] Cfr. art.14, co. 2-ter, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus – Circolare n.17-E del 23 luglio 2018