Certificati bianchi per l’efficienza energetica: la Risoluzione del Senato

La Commissione Industria del Senato al termine dell’Affare assegnato sull’aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (Atto 611) ha approvato una apposita Risoluzione.

Tra i numerosi impegni indicati al Governo, tra cui alcuni nella direzione auspicata dall’ANCE in audizione (si veda la notizia di “Interventi” del 1° ottobre 2015), si evidenziano, in particolare, i seguenti :

 

– introdurre forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi e soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, accertare la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti (laddove il presentatore del progetto -intermediario tecnico e/o commerciale – non coincida con il beneficiario ultimo dell’incentivo), i quali – se del caso – devono essere chiamati a rispondere in solido”;

 

– provvedere a una definizione rigorosa del criterio dell’addizionalità, al fine di garantire che siano effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante l’impiego di tecnologie standard alla luce dell’evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi”;

 

– introdurre un’apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni,l’estensione del periodo di verifica all’intera vita tecnica e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso”;

 

– in relazione alla revisione del sistema sanzionatorio, definire, come prefigurato nel documento del Mise, un meccanismo che consenta la rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell’intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell’equivalente valore monetario”;

 

– adottare la revisione del cosiddetto “coefficiente tau” prevedendo che la vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell’incentivazione medesima, allo scopo di riconoscere i TEE sulla base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell’arco dell’intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati;

 

– al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico al 2020, previa approfondita analisi di efficacia economica e di efficienza ambientale dei progetti e degli standardincludere ulteriori categorie di intervento nell’ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell’efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell’impatto ambientale, quali – ad esempio – i settori idrico, dell’ICT, dei trasporti, delteleriscaldamento;

 

– in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO2 e del pieno funzionamento del sistema ETS, non escludere dall’ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore di scarto quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale;

 

-assicurare una chiara definizione dei progetti oggetto degli incentivi, garantendo la semplificazione nell’accesso ai TEE secondo modalità e requisiti chiaramente definiti ex ante e privi di elementi suscettibili di interpretazione.

 

In allegato la Risoluzione approvata dalla Commissione Industria del Senato.

Allegato – certificati bianchi