Centrali di committenza – nuovi chiarimenti dall’ANAC alle stazioni appaltanti
È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2015, che fornisce alle stazioni appaltanti “indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii”, in materia di centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, in vigore dal 1 novembre u.s..
Nel Comunicato, l’ANAC richiama le indicazioni operative fornite con la Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 (cfr. news Ance n. 22217 del 5 ottobre 2015) per le ipotesi in cui la scelta di ricorrere a schemi organizzativi di carattere convenzionale (invece della costituzione di soggetti autonomi dotati di personalità giuridica) per lo svolgimento delle procedure di gara comporti problematiche di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità, che, più in generale, nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso
In particolare, viene evidenziato che, ad avviso dell’Autorità, quello convenzionale rappresenta “lo strumento più adatto non solo ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento”.
Inoltre, il Comunicato si conclude con l’invito a tutti i Comuni non capoluogo di provincia, che intendano realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni.
Si allega il testo del Comunicato.